Donne in stato di gravidanza
La tutela della salute lavoratrici madri attraverso l’eliminazione o riduzione dell’esposizione a fattori di rischio professionali per le gravide, per l’embrione ed il feto, con particolare attenzione a fattori di rischio abortigeni, mutageni e teratogeni, comporta la valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute delle lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento fino a sette mesi dopo il parto, per le lavoratrici addette alle lavorazioni.
A seguito della suddetta valutazione, sono individuate le seguenti misure di prevenzione e protezione di ordine generale da adottare:
- sono modificati i ritmi lavorativi, in modo che essi non siano eccessivi e che non comportino una posizione particolarmente affaticante.
- se richiesto dal medico competente, o se obbligatorio per legge a causa di rischi specifici, si predispone che la lavoratrice venga adibita, in via provvisoria, ad altra mansione.
Le lavoratrici addette alle rispettive mansioni ed il rappresentante per la sicurezza sono informati sui risultati della valutazione e sulle conseguenti misure adottate.
Valutazione dei rischi per la sicurezza e salute delle lavoratrici
Nota: L’art.12, comma 1, del D.lgs. 151/2001 ha introdotto la facoltà, per le lavoratrici dipendenti di datori di lavoro pubblici o privati, di utilizzare in forma flessibile il periodo dell’interdizione obbligatoria dal lavoro di cui all’art.4 della Legge 1204/71 (due mesi prima del parto e tre mesi dopo il parto), posticipando un mese dell’astensione prima del parto al periodo successivo al parto.
Per poter avvalersi di tale facoltà, la lavoratrice gestante dovrà presentare apposita domanda al datore di lavoro e all’ente erogatore dell’indennità di maternità (INPS), corredata da certificazione del medico ostetrico-ginecologo del SSN o con esso convenzionato la quale esprima una valutazione, sulla base delle informazioni fornite dalla lavoratrice sull’attività svolta, circa la compatibilità delle mansioni e relative modalità svolgimento ai fini della tutela della salute della gestante e del nascituro e, qualora la lavoratrice sia adibita a mansione comportante l’obbligo di sorveglianza sanitaria, un certificato del Medico Competente attestante l’assenza di rischi per lo stato di gestazione.
Nell’ambito della valutazione dei rischi per la sicurezza e salute delle lavoratrici che operano presso l’Azienda, si è proceduto all’analisi di tutte le situazioni che potrebbero rappresentare un rischio significativo per le lavoratrici madri e per le puerpere.
In relazione alle mansioni svolte dall’Azienda, sono stati identificati i gruppi omogenei di lavoratrici in cui sono presenti fattori di rischio pregiudizievoli.
Nella valutazione dei rischi sono stati valutati i rischi di esposizione ad agenti fisici, chimici o biologici, processi o condizioni di lavoro di cui all’Allegato C del D.Lgs. 151/01 ed individuate le misure di prevenzione e protezione.
Le mansioni/lavorazioni vietate per la gravidanza
Le mansioni/lavorazioni vietate per la gravidanza e/o fino a 7 mesi dopo il parto sono quelle previste all’art. 7 del D.Lgs. 151/01 definite negli Allegati A e B del medesimo decreto. Le mansioni che possono essere pregiudizievoli per la salute della donna in gravidanza e/o fino a 7 mesi dopo il parto sono quelle previste all’Allegato C del D.Lgs. 151/01)