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Valutazione dei rischi

La valutazione dei rischi è (o dovrebbe essere) lo strumento chiave per la verifica, l’analisi e la quantificazione dei rischi presenti per la salute e la sicurezza e la conseguente definizione delle misure di prevenzione e protezione. La valutazione dei rischi dovrebbe funzionare in azienda secondo il principio del PDCA (“Plan, Do, Check, Act”), quindi in una logica di miglioramento continuo. In questo senso viene da noi predisposta come lo strumento di riferimento principale per il controllo dello stato della situazione, la valutazione e la programmazione degli interventi di prevenzione e miglioramento.

IL DOCUMENTO DI
VALUTAZIONE DEI RISCHI

(DVR): cos’è e quando deve essere compilato

Il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) rappresenta uno strumento fondamentale per le aziende, nonché uno degli obblighi del datore di lavoro previsti dalla legge.

L’esatta individuazione dei rischi presenti nell’ambiente di lavoro, infatti, consente di tutelare meglio la salute dei lavoratori e garantirne una maggiore sicurezza in azienda.

La valutazione e gestione dei rischi va effettuata in forma scritta  e può essere conservata anche su formato informatico, attraverso la stesura di questo importante documento.

Vediamo chi deve redigere il documento di valutazione dei rischi, cosa contiene e quando va fatto.

Che cos’è il Documento
di Valutazione dei Rischi

Il DVR è un documento che ha la funzione di valutare ciascun pericolo correlato alle attività svolte in azienda, quantificando il rischio che possa verificarsi un certo accadimento in grado di arrecare un danno alle persone o alle cose (come un incendio o la contaminazione da sostanze pericolose).

Per la valutazione dei rischi si intende un fascicolo (che può essere prodotto in forma cartacea o elettronica) in cui sono riportati tutti i rischi presenti nell’ambiente lavorativo, con le relative misure di prevenzione per la sicurezza dei lavoratori da adottare.

Chi è titolare dell’obbligo
della valutazione dei rischi?

Vediamo a questo punto da chi è redatto il DVR. Questo documento dev’essere redatto dal datore di lavoro, come previsto dagli artt. 17, 28 e 29 del Decreto Legislativo 81/08.

Spesso il datore di lavoro, se sprovvisto delle necessarie conoscenze, si affida ad altre persone (soggetti interni all’azienda o un professionista esterno), per ottenere una consulenza DVR in merito alla corretta redazione del documento.

In funzione dell’articolo 17 del D.Lgs. n. 81/2008, dedicato agli “Obblighi del datore di lavoro non delegabili”, è previsto che:

  • “1. Il datore di lavoro non può delegare le seguenti attività: la valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del documento previsto dall’articolo 28″

Sanzioni per la mancata redazione del DVR

Il mancato adempimento della redazione del DVR comporta per il titolare aziendale delle sanzioni particolarmente gravose: arresto da tre a sei mesi oppure una sanzione pecuniaria che può andare da 2.500 a 6.400 euro di ammenda e recentemente è stata introdotta anche la sospensione dell’attività imprenditoriale.

Chi rilascia il Documento
di Valutazione dei Rischi?

Come abbiamo visto è il datore di lavoro che redige il DVR, il quale però può essere affiancato da un tecnico specializzato in materia di sicurezza sul lavoro, pur rimanendo il principale responsabile della valutazione dei rischi in azienda.

Per l’elaborazione del DVR il datore di lavoro collabora con diverse figure professionali, tra cui:

  • Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP);
  • Medico competente (ove previsto);
  • E in consultazione con il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS).

L’autocertificazione del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) è un processo cruciale per ogni azienda. Consiste nell’autovalutazione dell’organizzazione in merito ai rischi presenti sul luogo di lavoro, secondo le linee guida definite dalla normativa di riferimento. Attraverso questa procedura, l’azienda attesta l’accuratezza e la completezza del DVR, dimostrando la consapevolezza e l’impegno per garantire un ambiente di lavoro sicuro per i propri dipendenti. L’autocertificazione valutazione dei rischi è un atto di responsabilità e trasparenza, ma va di pari passo con un approccio costante alla sicurezza e alla prevenzione. L’aggiornamento periodico del DVR e l’implementazione di misure correttive dimostrano l’impegno dell’azienda a tutelare la salute e il benessere dei propri lavoratori, contribuendo a creare un ambiente lavorativo sicuro e protetto.

Come viene redatto il Documento di Valutazione del Rischio?

Come previsto dal decreto, il documento deve analizzare con precisione tutte le attività lavorative che si svolgono nell’impresa, con l’indicazione di pericoli collegati a ciascuna di esse e misurandone i relativi rischi per la salute e la sicurezza cui è esposto ogni lavoratore nell’esercizio delle proprie mansioni.

Inoltre, devono essere riportate le misure di prevenzione da adottare per apportare dei miglioramenti al livello di sicurezza e igiene sul lavoro, comprese le misure per tutelare maggiormente il personale  da incidenti sul lavoro (indipendentemente dalla mansione svolta).

Necessario è redigere un piano di miglioramento e adeguamento con idonea tempistica di attuazione di tali misure, indicando il responsabile dell’attuazione.

Prima di redigere il Documento di Valutazione dei Rischi, un tecnico della sicurezza deve effettuare un sopralluogo presso i luoghi di lavoro. Questa attività è necessaria, in quanto serve per eseguire le valutazioni che permetteranno di misurare quantitativamente ogni tipo di rischio associato alle diverse fasi lavorative aziendali.

Nel DVR devono essere controllate anche tutte le certificazioni in capo a struttura e attrezzature e il  DVR senza tali verifiche comporta delle sanzioni per il datore di lavoro, qualora l’assenza di tale attività risulti dalle operazioni di monitoraggio effettuate dagli organi di controllo.

Cosa contiene il Documento
di Valutazione del Rischio?

Gli elementi che caratterizzano un DVR, nonché gli adempimenti richiesti dalla normativa affinché la redazione avvenga secondo legge, sono diversi.

Anagrafica aziendale, con tutti i dati e le informazioni rilevanti dell’azienda:

  • ragione sociale;
  • indirizzo della sede esaminata ;
  • planimetria (con la disposizione delle attrezzature e impianti e dei macchinari utilizzati).

Organigramma, che deve indicare le persone preposte al servizio di prevenzione e protezione (RSPP, medico competente, RLS).

Metodologia adottata per la valutazione dei rischi, compresa la descrizione del ciclo lavorativo e l’identificazione delle differenti mansioni per ciascun lavoratore (associandone i rischi cui sono esposti).

Elenco dei rischi individuati per ciascun ambiente lavorativo e il programma degli interventi migliorativi dei livelli di sicurezza e tutela nel tempo.

Quando va fatto il Documento di Valutazione dei Rischi e ogni quanto va aggiornato?

La stesura del Documento di Valutazione dei Rischi rappresenta una delle prime incombenze che un datore di lavoro deve svolgere dopo aver avviato la propria attività imprenditoriale.

La legge, infatti, prevede che realizzi in maniera immediata la valutazione dei rischi, con la redazione del documento non oltre 90 giorni dall’inizio dell’attività.

Ad ogni modo, in alcuni casi il DVR viene compilato prima dell’effettivo inizio dell’attività imprenditoriale, con la possibilità di avvalersi di un consulente con esperienza e competenze in materia.

Inoltre, il documento non ha di per sé una scadenza, ma bisogna procedere a un aggiornamento entro 30 giorni qualora si verifichi una delle seguenti condizioni:

  • significative variazioni nell’organizzazione aziendale o nei processi produttivi, come l’utilizzo di nuovi strumenti, dispositivi e/o macchinari, lo svolgimento di nuove mansioni che modificano le prassi aziendali consolidate o le modifiche dei luoghi di lavoro;
  • un infortunio sul lavoro o un quasi infortunio;
  • particolari necessità emerse dai risultati della sorveglianza sanitaria o da altre indagini specifiche, come quella fonometrica per il rischio rumore.

In particolare, il DVR è un documento obbligatorio per tutte le aziende con almeno un dipendente, in quanto basta un solo lavoratore nell’ambiente di lavoro per rendere necessaria la valutazione dei rischi in azienda e l’adozione di adeguate misure di sicurezza, prevenzione e protezione.

Le uniche eccezioni all’obbligo del Documento di Valutazione dei Rischi riguardano i lavoratori autonomi e le aziende familiari, realtà a cui si applicano le norme espresse dall’articolo 2222 del Codice Civile.

Elenco dei rischi individuati per ciascun ambiente lavorativo e il programma degli interventi migliorativi dei livelli di sicurezza e tutela nel tempo.

Dove si custodisce il DVR

Il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR), deve essere custodito in azienda cioè presso l’unità produttiva alla quale si riferisce la valutazione dei rischi e, nel rispetto delle prescrizioni contenute nel TU 81/08, può essere conservato su supporto informatico (in formato PDF).

Altri aspetti da conoscere
sulla stesura del DVR

La redazione del Documento di Valutazione dei Rischi deve rispondere a requisiti di amministrazione trasparente, tra cui la presenza di una data certa: è necessario poter dimostrare che il DVR sia stato compilato con riferimento a una data precisa.

Affinché ciò avvenga, è necessario garantire la sottoscrizione mediante firma del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, del medico competente (qualora sia stato nominato) e del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza.

Oltre a collaborare con il datore di lavoro nella valutazione dei rischi, il medico competente effettua la sorveglianza sanitaria.

La valutazione dei rischi è spesso legata a un altro aspetto molto importante nelle aziende: la corretta amministrazione delle situazioni di emergenza.

Per fronteggiarle, viene spesso previsto un piano emergenza, all’interno del quale vanno riportate le procedure da adottare in queste situazioni (ad esempio, le procedure da seguire durante un incendio).

Una possibilità offerta ai datori di lavoro, per semplificare il processo di redazione del DVR, è rappresentata dalle procedure standardizzate, in particolare dal Documento di Valutazione dei Rischi Standardizzato (o DVRS).

Si tratta di un modello di base approvato dalla Commissione Consultiva, che può essere adoperato dai datori di lavoro di imprese con un numero di dipendenti fino a 10 lavoratori, escluse le aziende ad alto rischio, purché non operino in un settore (individuato dalla legge) caratterizzato da particolari rischi, come avviene per le aziende i cui lavoratori sono esposti a rischio chimico o biologico.

Il DVR va redatto anche nei casi di edificio civile, ad esempio un condominio.

Il DVR, infine, non va confuso con il DUVRI (Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze). Il DUVRI, infatti, è un documento redatto obbligatoriamente dal titolare aziendale per la valutazione dei fattori di rischio specifici nei luoghi di lavoro, il quale riporta le misure da implementare per ridurre al minimo i rischi da interferenze tra le attività affidate a terzi (come appaltatori e lavoratori autonomi) e quelle svolte dal committente.

Chi firma il Documento
di Valutazione dei Rischi

In un’epoca dominata dalla tecnologia, molti datori di lavoro compilano il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) digitalmente, in conformità con il D.Lgs. 81/08, utilizzando un software di elaborazione testi e conservandolo elettronicamente per eventuali aggiornamenti. Molti si chiedono quindi: è necessario stampare e firmare fisicamente il DVR?

La risposta si trova nel D.Lgs. 81/08, articolo 29, che stabilisce le modalità di effettuazione della valutazione dei rischi. Il datore di lavoro, in collaborazione con il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e, quando richiesto, il medico competente, deve redigere il documento di valutazione dei rischi, coinvolgendo il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.

Per rendere visibile questa collaborazione, la soluzione ottimale consiste nell’includere nel documento una pagina con la firma di tutti i partecipanti. Nonostante l’agevolazione offerta dalla tecnologia, la firma manuale rimane un elemento fondamentale per certificare la conformità ai requisiti di legge e per dare evidenza del coinvolgimento di tutti gli attori nella valutazione dei rischi.

Secondo le linee guida di indirizzi per la redazione del documento di valutazione del rischio predisposte dal gruppo di lavoro per il Progetto regionale “Monitoraggio 626” ed approvato nel corso della riunione del Comitato Tecnico Scientifico del Progetto Obiettivo Prevenzione e Sicurezza nei luoghi di lavoro del 16 luglio 2004 il documento di valutazione dei rischi ex D.lgs. 626/94 deve seguire i seguenti punti:

  1. . Il documento non deve essere generico: deve indicare criteri e metodi adottati per l’analisi di  ogni tipologia di rischio, contestualizzando tale analisi alle fasi di lavorazione, alle mansioni edai lavoratori esposti ai rischi; deve considerare i rischi specifici per le lavoratrici ed i lavoratori; deve contenere riferimenti alle specifiche valutazioni previste dalle norme (quali ad esempio lavoratrici gestanti, agenti chimici, agenti cancerogeni e mutageni, rischio incendio), in rapporto anche ad eventuali disposizioni contenute nel piano sanitario redatto dal medico competente.
  2. Il documento indica gli “attori” coinvolti nel processo di valutazione; indica cioè come sono stati coinvolti i responsabili, i preposti, i lavoratori, R.S.P.P., R.L.S., Medico Competente; in quali fasi e con quali modalità queste figure hanno partecipato al processo di valutazione.
  3. E’ importante che il documento di valutazione descriva l’organizzazione aziendale per la gestione delle attività di prevenzione.
  4. Nella fase di stima dell’esposizione ai rischi individuati, il documento deve considerare l’efficacia e l’efficienza delle misure di prevenzione e protezione già introdotte dal datore di lavoro. Si analizzeranno le cause e circostanze di ciascuno dei rischi indicando le misure tecniche, organizzative e procedurali per contenerli al livello più basso possibile e/o ridurli con interventi programmabili nel tempo, in una logica di miglioramento continuo della sicurezza e salute dei lavoratori. Gli orientamenti comunitari indicano l’utilità di separare i rischi individuati in due categorie:rischi ben noti per i quali s’identificano prontamente le misure di controllo; rischi per i quali è necessario un esame più attento e dettagliato. Pertanto se s’individua un rischio certo per la sicurezza e la salute dei lavoratori e/o quando tale rischio è riferibile alla mancata messa in atto di quanto previsto dalla normativa, le misure di tutela e di messa a norma dovranno essere attuate immediatamente senza acquisire ulteriori elementi valutativi. Per gli altri rischi invece si dovrà applicare un sistema più attento di valutazione per esprimere il giudizio di rilevanza e per definire gli interventi per la loro riduzione programmabili nel tempo.
  5. Il documento di valutazione deve indicare le azioni che il datore di lavoro intende attuare per migliorare i livelli di prevenzione in azienda in riferimento ai rischi individuati.
  6. Il documento deve contenere il programma di miglioramento, indicando i tempi di attuazione degli interventi programmati.

Gli errori da non commettere nella stesura del DVR

Di seguito riportiamo alcuni errori nella stesura del documento che ricorrono frequentemente.

  1. Mancata firma del Documento: spessissimo si trovano documenti che non riportano la firma di chi ha redatto il documento quindi del Datore di lavoro
  2. Incompletezza e incongruenza: i DVR sono a volte incompleti e/o addirittura incongruenti.
  3. Mancato aggiornamento periodico del DVR: Il DVR è uno strumento che deve essere adeguato e attualizzato, in relazione ai mutamenti sopravvenuti nell’azienda o che sono potenzialmente suscettibili di determinare nuove e diverse esposizioni a rischio dei lavoratori.
  4. Mancato aggiornamento in merito ai pericoli “notori” ed alla “casistica concretamente verificabile”.
  5. Mancata considerazione dei precedenti accadimenti verificatisi in azienda.
  6. Mancata individuazione nel DVR delle procedure per l’attuazione delle misure da realizzare e dei ruoli dell’organizzazione (art.28 comma 1 lett.d) D.Lgs.81/08)​

Quanto tempo ho per mettermi in regola con il DVR?

Il DVR va redatto in concomitanza con l’inizio attività.

Un tempo vi era una certa tolleranza ma poi con l’approvazione della Legge 161/14, che ha integrato il contenuto degli articoli 28 comma 3-bis e 29 comma 3 del D.Lgs. 81/08 si è sancita l’obbligatorietà di redazione in concomitanza con l’apertura dell’attività lavorativa.

Importante ricordare che il DVR deve riportare “data certa“.

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D.U.V.R.I.

Il D.U.V.R.I. è un acronimo che sta per “Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza”

Il DUVRI è un documento che va creato quando c’è un rischio interferenze tra i lavoratori di diverse imprese.

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