RSPP

In primo luogo va ricordato che l’RSPP o Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione è da considerarsi il principale riferimento per un Datore di lavoro per quanto riguarda la stesura e l’aggiornamento della valutazione dei rischi.

Il responsabile del servizio di prevenzione deve fornire la consulenza al datore di lavoro sui molteplici aspetti della sicurezza sul lavoro e la necessaria programmazione degli interventi necessari a mettere in sicurezza l’azienda e tutti i suoi lavoratori.

Chi svolge il ruolo di RSPP?

Il ruolo di RSPP può essere svolto dal Datore di Lavoro, ma non in tutti i casi. Infatti il servizio di prevenzione e protezione può essere svolto anche da una figura interna all’azienda cioè un dipendente dell’azienda stessa o da un consulente esterno che ne abbia i titoli.

Quando è obbligatoria la nomina in azienda?

La nomina del RSPP è obbligatoria in tutte le aziende in cui sia presente almeno un lavoratore. Ed è il datore di lavoro che ha l’obbligo di nominare un RSPP che gestisca la sicurezza della propria azienda.

I compiti dell’RSPP

compiti di seguito specificati, sono rivolti a:

  • monitorare e segnalare al datore di lavoro eventuali necessità di aggiornamento del DVR in base alla modifica dei rischi aziendali o in relazione a nuove normative di legge;
  • individuare e valutare i fattori di rischio aziendale;
  • definire le misure di sicurezza e igiene del lavoro nel rispetto della normativa vigente;
  • elaborare le misure preventive e protettive e i sistemi di cui all’art. 28, comma 2, lettera b e i sistemi di controllo di tali misure;
  • elaborare le procedure di sicurezza per le varie attività aziendali;
  • proporre i programmi di informazione e formazione dei lavoratori;
  • partecipare alle consultazioni in materia di tutela della salute e di sicurezza;
  • fornire ai lavoratori le informazioni di cui all’art. 36;
  • partecipare alla riunione del Servizio di Prevenzione e Protezione.

La formazione dell’RSPP

Un RSPP per gestire il servizio di prevenzione di in azienda deve aver frequentato dei corsi di formazione che siano funzionali al ruolo da svolgere e deve essere in possesso di un attestato che dimostri di aver acquisito una specifica formazione e preparazione in materia di prevenzione e protezione dai rischi.

L’art. 32 del D.Lgs. 81/08 dichiara che le capacità ed i requisiti professionali dei responsabili e degli addetti ai servizi di prevenzione e protezione dai rischi interni o esterni devono essere adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative.

Per svolgere l’incarico di RSPP di un’azienda, come previsto dal D.Lgs 81/08 art. 32, sia nel caso in cui si sia un dipendente o un consulente è obbligatorio essere in possesso di:

  • un titolo di studio equivalente o superiore al diploma di istruzione secondaria superiore
  • un attestato di frequenza a corsi specifici di formazione adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative, con verifica finale dell’apprendimento.

OBBLIGO DI AGGIORNARSI

Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione ha l’obbligo di aggiornarsi periodicamente secondo quanto previsto e definito nell’Accordo Stato-Regioni del 21/12/2011

L’aggiornamento quinquennale obbligatorio è il seguente:

  • RISCHIO BASSO: 6 ore
  • RISCHIO MEDIO: 10 ore
  • RISCHIO ALTO: 14 ore

Il programma del corso RSPP

Il programma del corso RSPP è diviso in 3 moduli:

  • MODULO A di 28 ore di formazione in aula valido per tutti i macro-settori di attività lavorativa, sia per RSPP che ASPP.
  • MODULO B comune di 48 ore, sia per RSPP sia per ASPP che si può frequentare solo in presenza. Per svolgere l’incarico in specifici settori è necessario specializzarsi. Cioè oltre al MODULO B è necessario frequentare i moduli di specializzazione (SP) differenti per settore quali: SP1 – agricoltura e Pesca 12 ore; SP2 – cave e costruzioni 16 ore; SP3 Sanità residenziale 12 ore; SP4 chimico-petrolchimico 16 ore.
  • MODULO C di 24 ore solo per RSPP che si può frequentare solo in presenza e che tratta specificatamente i temi della comunicazione.

Le sanzioni di mancata formazione

Nel caso in cui un Datore di lavoro si nominasse RSPP senza aver eseguito la formazione obbligatoria rischia l’arresto da 3 a 6 mesi o l’ammenda da 2500 € a 6400 €. L’arresto nelle aziende a rischio rilevante o con esposizione a rischi biologici (Gr. 3 o 4), ATEX, cancerogeni o mutageni, amianto, cantieri >200 u/g e con presenza di più imprese, miniere e ricovero e cura con più di 50 lavoratori va da 4 a 8 mesi.

Datore di Lavoro e incarico RSPP

Il Datore di Lavoro è legittimato ad assumere in prima persona il ruolo di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione rspp per la propria impresa solo nei seguenti casi:

  • Aziende artigiane fino a 30 addetti;
  • Aziende industriali fino a 30 addetti (sono escluse le attività di cui all’Art.1 del D.Lgs. 334/99 – Normativa SEVESO: aziende soggette all’obbligo di dichiarazione o notifica, centrali termoelettriche, impianti o laboratori nucleari, aziende estrattive ed altre attività minerarie, per la fabbricazione ed il deposito separato di esplosivi, polveri, munizioni, strutture di ricovero pubbliche e/o private);
  • Aziende agricole e zootecniche fino a 10 addetti;
  • Aziende della pesca fino a 20 addetti;
  • altre aziende fino a 200 addetti

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