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D.U.V.R.I.

Spesso quando si parla di rischi legati alla mansione del lavoratore non si tiene conto del contesto lavorativo. Spesso infatti succede che un lavoratore svolga la propria mansione in un cantiere all’interno del quale stanno lavorando lavoratori di diverse imprese. Questo è appunto il caso di presenza di “rischio interferenze” per il quale vige l’obbligo di redazione del DUVRI.

Il DUVRI è un documento che va creato quando c’è un rischio interferenze tra i lavoratori di diverse imprese

Significato di D.U.V.R.I.

Il DUVRI è un acronimo che, come definito nell’art 26 del D.Lgs 81/08, sta per “Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza”.

I “rischi interferenza” sono quei rischi presenti nell’esecuzione di contratti per lavori, servizi e forniture, dovuti alla presenza di una ditta esterna, che appunto interferiscono in quanto “rischi aggiuntivi” rispetto ai normali rischi presenti.

Chi redige il D.U.V.R.I.

Il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza deve essere redatto dal datore di lavoro committente, come indicato dall’art. 26 del D. Lgs. 81/2008, il quale è responsabile della collaborazione e del coordinamento tra le imprese appaltatrici; egli individua tutte le misure preventive e protettive da adottare per eliminare o, nel caso in cui non fosse possibile, limitare al massimo i rischi interferenti sul luogo di lavoro.

Il DUVRI comunque, ai fini dell’affidamento del contratto, deve essere redatto sempre dal soggetto titolare del potere decisionale e di spesa relativo alla gestione dello specifico appalto.

La normativa non richiede alcuna specifica professionalità o competenza tecnica per la redazione del DUVRI.

Inoltre dovrà fornire le informazioni sui rischi specifici propri della sua realtà aziendale, cioè nel luogo di lavoro in cui dovranno lavorare i dipendenti delle aziende appaltatrici.

Quando scatta l’obbligo di redazione del D.U.V.R.I.?

L’articolo 26 del D.Lgs 81/08 regolamenta gli obblighi connessi ai contratti d’appalto o d’opera o di somministrazione.

Il DUVRI deve essere redatto Datore di lavoro, in caso di affidamento di lavori, servizi e forniture all’impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi all’interno della propria azienda, o di una singola unità produttiva della stessa, nonché nell’ambito dell’intero ciclo produttivo dell’azienda medesima, sempre che abbia la disponibilità giuridica dei luoghi in cui si svolge l’appalto o la prestazione di lavoro autonomo.

La verifica del Datore di lavoro Committente

La verifica è eseguita dal Datore di lavoro attraverso le seguenti modalità:

  • verifica l’idoneità tecnico professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori, ai servizi e alle forniture da affidare in appalto o mediante contratto d’opera o di somministrazione.
  • acquisisce il certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato;
  • acquisisce l’autocertificazione dell’impresa appaltatrice o dei lavoratori autonomi del possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale;
  • fornisce agli stessi soggetti dettagliate informazioni sui rischi interferenti specifici esistenti nell’ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione ai rischi specifici dell’attività propria dell’appaltatore.

Compiti dell’impresa committente e di quella appaltatrice

In funzione del contenuto del documento di Valutazione dei Rischi da Interferenza tutti i componenti dell’impresa committente e di quella appaltatrice dovranno:

  • cooperare all’attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul luogo di lavoro incidenti sull’attività lavorativa oggetto dell’appalto;
  • coordinare gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di ridurre al minimo i rischi da interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell’esecuzione dell’opera complessiva.

Dopo la redazione il DUVRI si allega al contratto di appalto o di opera.

Altre figure che possono redigere il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza

Ricordiamo che, pur rientrando tra gli obblighi del datore di lavoro, il DUVRI può essere redatto anche da terzi. Ogni qualvolta si delega il documento di valutazione dei rischi interferenziali ad un eventuale Dirigente per la Sicurezza sul lavoro questi dopo averlo redatto vi deve apporre la sua firma.

Importante ricordare che la mancanza del DUVRI rende nullo il contratto.

D.U.V.R.I. quando non è obbligatorio?

Con lo sviluppo della normativa sulla sicurezza finalmente il Testo Unico è arrivato a riportare anche i casi in cui non è obbligatorio redigere il DUVRI, sono:

  • lavori o servizi la cui durata non sia superiore a cinque uomini-giorno (qualora non si tratti di mansioni ad alto rischio*);
  • appalti di servizi di natura intellettuale;
  • se è presente il Piano di Sicurezza in fase di Coordinamento (questo riguarda solo i cantieri);
  • mere forniture di materiali o attrezzature;
  • attività che presentano un basso rischio d’infortunio per ambo le parti (a patto che sia presente un coordinatore qualificato);

* Per alto rischio si intende l’elevato pericolo di incendi o la presenza di agenti cancerogeni, mutageni o biologici particolarmente dannosi, o dalla presenza di rischi particolari riportati nell’Allegato XI al Testo Unico.

Quali sono i contenuti minimi di un D.U.V.R.I.

Sul sito dell’ INAIL nella Bacheca del Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione INAIL Ricerca, è presente una “ Guida per la compilazione del DUVRI”, che contiene un modello di DUVRI, che può servire da traccia per la stesura del documento unico per la valutazione rischi da interferenze.

Il modello è diviso in sette parti:

  1. le informazioni generali;
  2. griglia per l’inserimento delle informazioni riguardo la committenza;
  3. aree di lavoro, fasi di lavoro, rischi specifici e convenzionali;
  4. la vera e propria valutazione dei rischi da interferenze, composta da due tabelle tra loro alternative;
  5. parte informativa dei rischi e delle regole vigenti in materia di sicurezza;
  6. a carico della ditta che risponde alla richiesta di offerta;
  7. schema utile alla stesura del verbale di riunione e coordinamento.

Differenza tra DUVRI e DVR

Il DUVRI, è un documento legato ad una specifica attività svolta contemporaneamente tra due aziende, quindi lo si può trovare all’interno di un contratto di appalto, di opera o somministrazione, mentre il DVR.Altra differenza sta in chi deve redigere i due documenti:

  • la redazione del DVR è sempre di competenza del Datore di Lavoro dell’azienda
  • la redazione del DUVRI è invece di competenza del Committente dell’appalto che lo dovrà poi trasmettere ai destinatari.

Quando non è obbligatorio redigere il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza?

Il Testo Unico riporta i casi in cui non è obbligatorio redigere il DUVRI, sono:

  • lavori o servizi la cui durata non sia superiore a cinque uomini-giorno (qualora non si tratti di mansioni ad alto rischio*);
  • appalti di servizi di natura intellettuale;
  • se è presente il Piano di Sicurezza in fase di Coordinamento (questo riguarda solo i cantieri);
  • mere forniture di materiali o attrezzature;
  • attività che presentano un basso rischio d’infortunio per ambo le parti (a patto che sia presente un coordinatore qualificato);

* Per alto rischio si intende l’elevato pericolo di incendi o la presenza di agenti cancerogeni, mutageni o biologici particolarmente dannosi, o dalla presenza di rischi particolari riportati nell’Allegato XI al Testo Unico.

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