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Valutazione rischio chimico

Ai sensi dell’art. 222 del D.lgs. 81/08 e s.m.d. si intende per:

agenti chimici: tutti gli elementi o composti chimici, sia da soli sia nei loro miscugli, allo stato naturale o ottenuti, utilizzati o smaltiti, compreso lo smaltimento come rifiuti, mediante qualsiasi attività lavorativa, siano essi prodotti intenzionalmente o no e siano immessi o no sul mercato; 

La valutazione deve essere condotta con riferimento agli agenti chimici pericolosi definiti:

  • agenti chimici che soddisfano i criteri di classificazione come pericolosi in una delle classi di pericolo fisico o di pericolo per la salute di cui al regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, indipendentemente dal fatto che tali agenti chimici siano classificati nell’ambito di tale regolamento;
  • agenti chimici che, pur non essendo classificabili come pericolosi, comportano un rischio per la sicurezza e la salute dei lavoratori a causa di loro proprietà chimico-fisiche, chimiche o tossicologiche e del modo in cui sono utilizzati o presenti sul luogo di lavoro, compresi gli agenti chimici cui è stato assegnato un valore limite di esposizione professionale di cui all’Allegato XXXVIII del D.lgs. 81/08.

Chi effettua la Valutazione del Rischio Chimico?

Fermo restando quanto previsto dai decreti legislativi 3 febbraio 1997, n. 52, e 14 marzo 2003, n. 65, e successive modificazioni, il responsabile dell’immissione sul mercato di agenti chimici pericolosi è tenuto a fornire al datore di lavoro acquirente tutte le ulteriori informazioni necessarie per la completa valutazione del rischio.

La valutazione del rischio può includere la giustificazione che la natura e l’entità dei rischi connessi con gli agenti chimici pericolosi rendono non necessaria un’ulteriore valutazione maggiormente dettagliata dei rischi.

Nel caso di un’attività nuova che comporti la presenza di agenti chimici pericolosi, la valutazione dei rischi che essa presenta e l’attuazione delle misure di prevenzione sono predisposte preventivamente. Tale attività comincia solo dopo che si sia proceduto alla valutazione dei rischi che essa presenta e all’attuazione delle misure di prevenzione.

Il datore di lavoro aggiorna periodicamente la valutazione e, comunque, in occasione di notevoli mutamenti che potrebbero averla resa superata ovvero quando i risultati della sorveglianza medica ne mostrino la necessità.

Che compito ha il Datore di Lavoro?

Il datore di lavoro verifica costantemente che tutte le operazioni di manipolazione vengono eseguite con gli idonei DPI.

Nella valutazione dei rischi, il datore di lavoro ha determinato la presenza di agenti chimici pericolosi sul luogo di lavoro prendendo in considerazione in particolare:

  • le proprietà pericolose e le informazioni sulla salute e sicurezza comunicate dal responsabile dell’immissione sul mercato tramite la relativa scheda di sicurezza 
  • le circostanze in cui viene svolto il lavoro in presenza di tali agenti, tenuto conto della quantità delle sostanze e delle miscele che li contengono o li possono generare;
  • gli effetti delle misure preventive e protettive adottate o da adottare;
  • le conclusioni tratte da eventuali azioni di sorveglianza sanitaria già intraprese.

Risultano interessate tutte le attività lavorative nelle quali sono utilizzati agenti chimici, o se ne prevede l’utilizzo, in ogni tipo di procedimento, compresi la produzione, la manipolazione, l’immagazzinamento, il trasporto o l’eliminazione e il trattamento dei rifiuti, o che risultino da tale attività lavorativa. 

Quando è necessaria la sorveglianza sanitaria?

Al verificarsi di situazioni di allergie, intossicazioni e affezioni riconducibili all’utilizzo di agenti chimici è necessario condurre l’interessato al più vicino centro di Pronto Soccorso.

Sono sottoposti a sorveglianza sanitaria, previo parere del medico competente, tutti i soggetti che utilizzano o che si possono trovare a contatto con agenti chimici considerati pericolosi in conformità alle indicazioni contenute nell’etichetta delle sostanze impiegate.

Il divieto di utilizzo dei diisocianati

Con la pubblicazione del Regolamento (UE) 2020/1149 è stato introdotto il divieto di utilizzo dei diisocianati per uso industriale e professionale a partire dal 24 agosto 2023, fatto salvo il rispetto di alcune condizioni.

I diisocianati sono un ampio gruppo di composti chimici caratterizzati dalla presenza di due gruppi di isocianati ed una unità di tipo alifatico o aromatico.

I diisocianati sono classificati come sensibilizzanti delle vie respiratorie di categoria 1 e come sensibilizzanti della pelle di categoria 1. La sensibilizzazione delle vie respiratorie, dovuta all’esposizione ai diisocianati per via cutanea e per inalazione, determina asma professionale nei lavoratori. Sono molto diffusi e sono utilizzati come componenti chimici di base per composti poliuretanici come vernici per auto, mobili, legno, adesivi, sigillanti, isolanti, schiume poliuretaniche. Li troviamo quindi impiegati, ad esempio, nel settore della produzione di componenti per le automobili, nelle carrozzerie, nel settore edilizio, nella produzione di mobili.

La sensibilizzazione respiratoria da diisocianati è ritenuta particolarmente grave, irreversibile e invalidante; essa si sviluppa con modalità imprevedibili – vale a dire senza una precisa latenza o correlazione tra intensità dell’esposizione e comparsa degli effetti – ed anche il contatto cutaneo può favorirla. I diisocianati organici maggiormente in uso non sono molecole particolarmente volatili, ma lo diventano in processi di nebulizzazione e schiumatura o in applicazioni a caldo, originando assorbimento per via inalatoria e attraverso la cute esposta.

Con il Regolamento (UE) 2020/1149 sono state fissate due date importanti per i diisocianati:

  • 24 Febbraio 2022, restrizione sull’immissione sul mercato: non è più possibile immettere sul mercato diisocianati in quanto tali o come costituenti di altre sostanze o in miscele per usi industriali e professionali, a meno che:

la concentrazione di diisocianati, considerati singolarmente e in una combinazione, sia inferiore allo 0,1% in peso, oppure;

il fornitore deve garantire che:

– il destinatario delle sostanze o delle miscele abbia le informazioni sui requisiti di formazione da parte dell’utilizzatore industriale o professionale sull’uso sicuro dei diisocianati prima del loro utilizzo;

– sull’imballaggio sia presente la dicitura “A partire dal 24 agosto 2023 l’uso industriale o professionale è consentito solo dopo aver ricevuto una formazione adeguata”, visibilmente separata dalle altre informazioni riportate sull’etichetta.

  • 24 Agosto 2023, restrizione sull’utilizzo per uso industriale e professionale: non è più consentito l’uso dei diisocianati in quanto tali, come costituenti di altre sostanze o in miscele, per usi industriali e professionali, a meno che:

la concentrazione di diisocianati, considerati singolarmente e in una combinazione, sia inferiore allo 0,1% in peso;

i datori di lavoro o i lavoratori autonomi devono garantire che gli utilizzatori industriali o professionali abbiano completato con esito positivo una formazione adeguata sull’uso sicuro dei diisocianati prima del loro utilizzo.

Si riporta la definizione di “utilizzatori industriali e professionali” presente nel Regolamento: i lavoratori e i lavoratori autonomi che manipolano diisocianati in quanto tali, come costituenti di altre sostanze o in miscele per usi industriali e professionali o sono incaricati della supervisione di tali compiti (preposti).

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