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Valutazione rischio biologico

La protezione da agenti biologici è disciplinata dal TITOLO X – ESPOSIZIONE AD AGENTI BIOLOGICI del D.lgs. 81/08 e si applica a tutte le attività lavorativa nelle quali vi è rischio di esposizione a tali agenti, definiti come: “qualsiasi microrganismo anche se geneticamente modificato, coltura cellulare ed endoparassita umano che potrebbe provocare infezioni, allergie o intossicazioni”.

Il datore di lavoro è tenuto a valutare il rischio per la salute dei lavoratori derivante dall’esposizione, anche potenziale, agli agenti biologici deliberatamente o occasionalmente presenti nell’ambiente di lavoro. Questa sezione fornisce indicazioni di tipo generale e, laddove disponibili, specifiche per particolari ambienti di lavoro che possono essere d’aiuto nella fase di valutazione del rischio biologico.

Come si effettua la Valutazione del Rischio Biologico?

Per stimare l’entità del rischio da esposizione ad agenti biologici, nel processo di valutazione è necessario:

  • identificare i pericoli anche potenziali
  • stimare la gravità delle conseguenze derivanti dall’esposizione a tali pericoli
  • identificare e quantificare i soggetti esposti
  • misurare l’entità di tale esposizione

La valutazione del rischio biologico presenta tuttavia aspetti di incertezza notevoli, legati principalmente alla grande varietà di agenti da valutare, molti dei quali caratterizzati da complesse interazioni interspecifiche e ambientali che possono favorirne o limitarne la proliferazione, e alla diversa risposta di ciascun individuo all’esposizione.

Riguardo quest’ultimo punto, infatti, la valutazione del rischio deve tenere conto di tutti i lavoratori anche quelli temporaneamente o stabilmente più sensibili, quali ad esempio coloro che presentano una diminuzione delle difese immunitarie o le donne in gravidanza.

Sarebbe molto utile, in fase di analisi dei rischi, conoscere:

  • la modalità di interazione microrganismo-ospite
  • il ciclo complessivo dell’infezione
  • eventuali fattori favorenti l’infezione o in grado di aumentare la patogenicità
  • la misura esatta della dose.

Tali informazioni, però, non sempre sono disponibili; la stima dell’esposizione, per esempio, valutabile attraverso la misura della contaminazione ambientale, presenta notevoli aspetti di incertezza: mancano metodiche di monitoraggio standardizzate, i dati sono spesso dispersi e non esistono valori limite di esposizione affidabili e definiti.

Inoltre, per la maggior parte degli agenti biologici non sono note le relazioni dose – effetto e dunque non si possono “definire” dosi utilizzabili come valori limite di esposizione. Ai fini preventivi, è comunemente adottato l’assunto conservativo secondo il quale non esiste una soglia di infettività, cioè è sufficiente anche un solo microrganismo a provocare l’infezione (Dose Minima Infettante, DI0 = 1) e, quando questa condizione è abbinata ad una elevata patogenicità (capacità di indurre una malattia in seguito ad infezione), trasmissibilità (capacità di essere trasmesso da un soggetto portatore ad un soggetto non infetto) e limitata neutralizzabilità (disponibilità di misure profilattiche o terapeutiche), l’unico intervento efficace per la prevenzione del rischio risulta l’eliminazione dell’esposizione.

Che compito ha il Datore di Lavoro?

Al termine del processo di valutazione del rischio il datore di lavoro è tenuto a predisporre gli interventi necessari alla riduzione, o eliminazione laddove possibile, dell’esposizione agli agenti biologici pericolosi e ad adottare le misure di prevenzione e protezione più idonee, commisurate all’entità del rischio.

L’art. 269 indica le comunicazioni che il datore di lavoro che intende esercitare attività che comportano l’uso di agenti biologici dei gruppi 2 o 3 deve fornire all’organo di vigilanza territorialmente competente (fanno eccezione le attività che comportano la presenza di microrganismi geneticamente modificati per i quali si applica il D.lgs. 12/04/2001, n. 206).

L’art. 270 indica le autorizzazioni delle quali si deve dotare il datore di lavoro che intende utilizzare, nell’esercizio della propria attività, un agente biologico del gruppo 4.

Per i lavoratori che svolgono attività comportanti l’uso di agenti biologici del gruppo 3 o 4, l’art. 280 prevede l’istituzione, l’aggiornamento e la tenuta del registro degli esposti e degli eventi accidentali.

Nel registro − cui possono accedere il medico competente e il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (art. 280, c. 2) − sono riportati, per ciascun lavoratore, l’attività svolta, l’agente utilizzato e gli eventuali casi di esposizione individuale (art. 280, c. 1).

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