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Valutazione rischio amianto

La legge 257/1992 ha imposto la cessazione dell’estrazione dell’amianto, della produzione e dell’utilizzo dei materiali che lo contengono. Tuttavia, limitate esposizioni al rischio possono sussistere nelle attività ancora in atto di bonifica di edifici e impianti, apparecchiature e mezzi di trasporto contenenti asbesto. È evidente che la prima norma di prevenzione consista nel non perturbare i materiali.

Norme sulla prevenzione e protezione dei rischi da amianto sono contenuti nel Titolo IX del D.lgs. 81/2008, al Capo III, che si applica a tutte le attività lavorative che oggi comportano esposizione, quali la bonifica, manutenzione, rimozione dell’amianto o dei materiali che lo contengono, smaltimento e trattamento dei relativi rifiuti.

Il personale deve essere adeguatamente qualificato

La corretta esecuzione dell’attività di censimento dei materiali contenenti amianto richiede dei requisiti di conoscenza, abilità, autonomia e responsabilità che non sono stati definiti da leggi nazionali. Per questo è intervenuta la norma Uni 11903:2023, “Attività professionali non regolamentate – Addetto al censimento dei materiali contenenti amianto – Requisiti di conoscenza, abilità, autonomia e responsabilità”.

Se le attività di censimento dei materiali contenenti amianto fossero svolte da personale non adeguatamente qualificato, si potrebbe determinare una non corretta individuazione dei materiali, compromettendo l’adeguatezza e l’efficacia di tutte le azioni successive, tra le quali la messa in sicurezza, la valutazione del rischio, la bonifica, e lo smaltimento. La nuova norma definisce nel dettaglio i compiti a cui sono chiamati i soggetti che provvedono al censimento, le attività coinvolte e le conoscenze e le abilità che devono essere possedute per poter eseguire la procedura correttamente, ai sensi della norma Uni 11870:2022 “Materiali contenenti amianto – Criteri e metodi per l’individuazione e il censimento nelle strutture edilizie, nelle macchine e negli impianti”.

Le norme di prevenzione riguardano tutti i campi di possibile esposizione e, tra l’altro, comprendono obblighi relativi a:

  • modalità per la rimozione
  • manutenzione dei materiali
  • sorveglianza sanitaria
  • smaltimento dei rifiuti
  • formazione e informazione di lavoratori e potenziali esposti
  • metodi di indagine e analisi oltre che bonifiche dei siti inquinati.

Che compito ha il Datore di Lavoro?

In caso di bonifica di materiali contenenti amianto, il datore di lavoro deve predisporre un piano di lavoro e inviarlo all’organo di vigilanza prima dell’inizio delle lavorazioni. Durante le bonifiche la produzione di polveri e la concentrazione di amianto nell’aria deve essere ridotta al minimo e, in ogni caso, deve essere inferiore al valore limite di esposizione di 0,1 fibre per centimetro cubo d’aria (pari a 100 fibre/litro) come media ponderata su otto ore.

Il numero dei lavoratori esposti deve essere ridotto al minimo e questi devono sempre utilizzare dispositivi di protezione delle vie respiratorie adeguati alla concentrazione di fibre di amianto e tali da garantire che nell’aria filtrata all’interno del Dpi (Dispositivo di Protezione Individuale) vi sia un valore non superiore a 1/10 del limite, cioè 10 fibre/litro. Il Datore Lavoro provvede affinché i luoghi in cui si svolgono tali attività siano chiaramente delimitati e segnalati da cartelli, accessibili esclusivamente agli addetti ai lavori, con divieto di fumo, i lavoratori abbiano a disposizione adeguati Dpi e aree per alimentarsi senza rischio di contaminazione, gli indumenti di lavoro o protettivi restino all’interno dell’azienda, riposti in luoghi separati e puliti dopo l’uso. L’impiego dei Dpi deve essere intervallato da periodi di riposo adeguati e l’accesso alle aree di riposo deve essere preceduto da idonea decontaminazione; tutti i locali e le attrezzature per il trattamento dell’amianto devono essere sottoposti a regolare pulizia e manutenzione; i materiali contenenti amianto devono essere stoccati e trasportati in appositi imballaggi chiusi, i rifiuti raccolti e rimossi dal luogo di lavoro il più presto possibile.

Come valutare il rischio

Nella valutazione del rischio per l’amianto occorre quindi tenere in considerazione:

  • la natura dei materiali: quelli più friabili tendono più facilmente a rilasciare fibre in aria
  • lo stato di degrado dei materiali: quelli più deteriorati rilasciano più facilmente fibre
  • l’accessibilità dei materiali: un materiale confinato è meno a rischio di uno “a vista”
  • la possibilità che questi siano perturbati: se il materiale è disturbato tenderà a rilasciare fibre.

Uno dei modi più efficaci di valutare il rischio è quello di effettuare delle indagini che permettono di stabilire la concentrazione delle fibre disperse in aria (aerodisperse). I valori di concentrazione si esprimono appunto in fibre per litro ff/l o fibre per centimetro cubo ff/cc.

Nel campionamento delle fibre aerodisperse occorre considerare almeno questi due fattori:

  • il prelievo deve essere effettuato in modo da garantire che le membrane abbiamo un carico di fibre tale da permettere l’analisi e ridurre la variabilità della misura
  • i dati devono essere rappresentativi della situazione indagata

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