Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (R.L.S.)
L’ R.L.S. è una persona (ovvero delle persone), che viene eletta o designata per rappresentare i lavoratori sugli aspetti della salute e della sicurezza sul lavoro (artt. 37, 47, 50 Dlgs. 81/2008).
Dove e da chi viene eletto?
L’RLS può venire eletto/a in tutte le aziende, o unità produttive secondo le modalità previste dall’art. 47 del D.Lgs. 81/08 e dagli accordi tra le parti:
- Eletto/a dai lavoratori al loro interno nelle aziende fino a 15 dipendenti;
- Eletto/a dai lavoratori nell’ambito delle rappresentanze sindacali o, se queste mancano, al loro interno, nelle aziende con più di 15 dipendenti.
RLS TERRITORIALE
L’RLS Territoriale è eletto o designato sulla base di accordi collettivi nazionali, interconfederali o di categoria o, in mancanza di detti accordi, sulla base di un futuro decreto ministeriale. Egli esercita la propria attività nelle aziende, del territorio di sua competenza, nelle quali non sia stato eletto designato il RLS aziendale.
In questa maniera è garantita per tutti i lavoratori la presenza di un loro rappresentante per la sicurezza, anche nelle realtà piccole in cui non era possibile o non si riusciva a giungere all’individuazione dell’RLS aziendale.
Le aziende nel cui ambito non è stato individuato l’RLS territoriale, dovranno versare un contributo pari a 2 ore lavoro/anno per ogni lavoratore occupato, al Fondo di sostegno alla piccola e media impresa istituito presso l’INAIL.
Nel caso in cui, a livello nazionale, sia stato stipulato un accordo interconfederale, le aziende di un certo settore possono derogare dall’obbligo di versare la quota al fondo costituito presso l’INAIL e versare, invece, in un fondo di comparto appositamente creato.
Il nominativo dell’RLST deve essere comunicato dall’organismo paritetico, o in sua mancanza, dal Fondo previsto dall’art. 52 alle aziende e ai lavoratori interessati. Ed è proprio al Fondo che quest’ultimo deve inviare una relazione annua sull’attività svolta.
RLS DI SITO PRODUTTIVO
Il RLS di sito produttivo è previsto per i contesti in cui operino più aziende:
- Porti sedi di autorità portuale o marittima
- Centri intermodali di trasporto
- Impianti siderurgici
- Cantieri con almeno 30.000 uomini al giorno
- Contesti produttivi con complesse problematiche legate all’interferenza delle lavorazioni e da un numero complessivo di addetti superiore ai 500
Il RLS di sito produttivo è individuato tra i RLS delle aziende operanti nel sito su loro iniziativa. È incaricato di svolgere funzioni di coordinamento tra i RLS delle varie aziende che operano nel medesimo sito, e di RLS per quelle aziende in cui non vi siano i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza.
Che compito ha l’R.L.S.?
L’RLS è l’unico, tra tutti i soggetti protagonisti della salute e sicurezza in azienda, che può interagire con tutti gli altri come fiduciario dei lavoratori e per loro conto:
- Sorveglia la qualità dell’ambiente di lavoro (igiene);
- Partecipa a tutte le fasi del processo di prevenzione dei rischi lavorativi (dall’individuazione del pericolo fino alla progettazione e applicazione delle misure di prevenzione e protezione);
- Agisce da punto di riferimento tra datore di lavoro, lavoratori, sindacato ed istituzioni.
Quanti R.L.S. possono essere eletti in azienda?
- Aziende o unità produttive fino a 200 dipendenti = 1 RLS
- Aziende o unità produttive da 201 a 1000 dipendenti = 3 RLS
- Aziende o unità produttive con più di 1000 dipendenti = 6 RLS
* Il numero di RLS in base agli addetti può risultare diverso per contratti e accordi particolari intervenuti tra le parti
Chi deve formare l’R.L.S. al ruolo?
L’RLS, una volta eletto/a, deve seguire un corso di formazione della durata di almeno 32 ore su materie inerenti la sua attività. I contenuti del corso di formazione sono indicati nell’art.37 del D.Lgs. 81/08.
La formazione deve essere soggetta ad un aggiornamento periodico, in relazione all’evoluzione dei rischi o all’insorgenza di nuovi rischi, la cui durata non può essere inferiore a:
- 4 ore annue per le imprese che occupano dai 15 ai 50 lavoratori
- 8 ore annue per le imprese che occupano più di 50 lavoratori.
La formazione dell’RLS deve avvenire a spese del datore di lavoro, in collaborazione con gli Organismi Paritetici; non può essere inferiore a quella prevista per i lavoratori e deve essere centrata sui rischi esistenti nel settore in cui l’azienda svolge l’attività, al fine di conoscere le tecniche adeguate di controllo e prevenzione dei rischi.
Cosa deve fare l’R.L.S.?
L’RLS esercita una serie di funzioni attraverso quattro azioni fondamentali, ovvero:
- Azione conoscitiva (informazione e formazione)
- Azione consultiva (consultazione preventiva)
- Azione partecipativa (partecipazione alle riunioni ed alle vari fasi di prevenzione)
- Azione attiva (propone, richiede, segnala, ricorre, ecc.)
L’RLS (come previsto dall’art.50 del D.lgs.81/08):
- Controlla le condizioni di rischio nell’azienda ed in caso di variazione delle condizioni di rischio chiede al Datore di Lavoro la convocazione di un’apposita riunione;
- Promuove le attività per la salute e la sicurezza quali l’elaborazione, l’individuazione e l’attuazione delle misure di prevenzione idonee a tutelare la salute e l’integrità fisica dei lavoratori;
- Formula proposte ed iniziative inerenti all’attività di prevenzione;
- Formula ricorsi alle autorità competenti qualora le misure adottate dall’azienda per la prevenzione e protezione dai rischi ed i mezzi impiegati non siano idonei a garantire sicurezza e salute dei lavoratori;
- Partecipa alle visite e verifiche delle autorità competenti formulando proprie osservazioni;
- Avverte il responsabile dell’azienda dei rischi individuati nello svolgimento del suo ruolo
Attribuzioni dell’R.L.S.
Attribuzioni nel monte ore:
- Accesso a tutti i luoghi di lavoro
- Informazione e documentazione
- Rivolgersi ai servizi di vigilanza
- Promozione delle misure di sicurezza
- Attività di prevenzione
- Controllo delle condizioni di rischio
- Rapporti con i dirigenti
- Formulazione di ricorsi
Attribuzioni fuori del monte ore:
- Consultazione preventiva e tempestiva
- Formazione
- Comunicazione con le autorità competenti
- Riunione periodica
Cosa può richiedere l’R.L.S.?
L’RLS può chiedere al Datore di Lavoro richiede le informazioni e le documentazioni aziendali inerenti:
- La Valutazione dei rischi e le relative misure di prevenzione
- Le sostanze e i preparati pericolosi
- Le macchine e gli impianti
- L’organizzazione del lavoro
- Gli ambienti di lavoro
- Gli infortuni e le malattie professionali
- I risultati provenienti dai Servizi Pubblici di Vigilanza (SPISAL, VV.FF, ISL, ISPESL, ecc.)
Mentre alle autorità competenti richiede:
Copia delle prescrizioni impartite al datore di lavoro (con l’omissione della parte riguardante le sanzioni comminate). L’ intervento in azienda qualora ritenga non idonee e/o insufficienti a garantire sicurezza e salute dei lavoratori le misure adottate per la prevenzione e protezione dai rischi ed i mezzi impiegati.
Cosa deve saper fare l’R.L.S.?
L’RLS nella sua attività deve essere messo/a in condizione di autogestirsi per evitare intralci con la sua mansione lavorativa all’interno dell’azienda.
Deve saper:
- Utilizzare il monte ore a disposizione per ricevere informazioni, per fare elaborazioni e proposte e per accedere ai luoghi di lavoro, raccogliere informazioni, analizzare e scambiare informazioni, fare un archivio delle informazioni
- Integrare l’autoformazione con la formazione aziendale e la formazione sindacale;
- Offrire una sua analisi sulla situazione esistente (condizioni presenti nei luoghi di lavoro, quali e quanti lavoratori sono esposti al rischio, quali sono i rischi e le possibili conseguenze, ecc).

