Carrelli e dispositivi:
messa in servizio e verifica periodica
La messa in servizio (con la conseguente assegnazione da parte di Inail di una matricola) e la successiva verifica periodica si riferiscono all’insieme carrello industriale e dispositivo di sollevamento e, pertanto, devono riguardare ogni singolo esemplare così assemblato e non possono riferirsi al solo dispositivo, che di suo non ricade nel regime delle verifiche periodiche.
Dunque, nel caso in cui il datore di lavoro “assembli il dispositivo di sollevamento con diversi carrelli, dovrà comunicare la messa in servizio di ciascun accoppiamento (carrello-dispositivo) e ad ognuno verrà assegnata una matricola. Laddove gli accoppiamenti venissero realizzati in tempi diversi le periodicità delle verifiche prescritte decorreranno dalla data di messa in servizio di ciascuno”. Tali dispositivi si configurano, infatti e nella maggior parte dei casi – continua il documento – “come attrezzature intercambiabili, conferendo al carrello industriale la funzione aggiuntiva di sollevamento carichi sospesi, oppure come accessori che il fabbricante del carrello prevede per garantire un’ulteriore funzione alla propria attrezzatura”.
Questo è stato chiarito dalla circolare 24 dicembre 2012, n.30 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali che “riporta quanto stabilito anche in sede europea (cfr. doc. WG-2011.13), distinguendo tre casi:
- il fabbricante del carrello immette sul mercato anche la prolunga, esplicitando tra le possibili funzioni del carrello anche il sollevamento carichi sospesi mediante specifico accessorio, adempiendo in questo caso a tutte le prescrizioni della direttiva macchine; in tal caso la prolunga non dovrà recare marcatura CE, le istruzioni per il suo corretto utilizzo saranno ricomprese nel manuale del carrello;
- il fabbricante del carrello è diverso da quello del dispositivo per il sollevamento carichi sospesi oppure pur essendo coincidenti, detto dispositivo è immesso separatamente sul mercato rispetto al carrello: in tal caso il dispositivo si configura come attrezzatura intercambiabile e pertanto dovrà seguire tutte le procedure di immissione previste dalla direttiva macchine, tra cui anche la marcatura CE e la dotazione di un manuale d’istruzioni specifico;
- l’utilizzatore mette in servizio il dispositivo per il sollevamento carichi sospesi e lo assembla al carrello: in tal caso l’utilizzatore si configura come fabbricante dell’insieme realizzato e, pertanto, dovrà assolvere tutti gli obblighi previsti dalla direttiva macchine”.
Attrezzatura intercambiabile e carrello industriale semovente
L’ attrezzatura intercambiabile è un dispositivo che, “dopo la messa in servizio di una macchina o di un trattore, è assemblato alla macchina o al trattore dall’operatore stesso al fine di modificarne la funzione o apportare una nuova funzione, nella misura in cui tale attrezzatura non è un utensile. Le attrezzature intercambiabili sono progettate e costruite per essere montate ad una macchina di base; possono essere poste sul mercato dal fabbricante della macchina di base o da altro fabbricante. In entrambi i casi, il fabbricante dell’attrezzatura intercambiabile deve effettuare l’opportuna procedura di valutazione della conformità, verificando che la combinazione dell’attrezzatura e della macchina di base cui questa è destinata ad essere assemblata soddisfi tutti i pertinenti requisiti essenziali di salute e sicurezza di cui all’allegato I alla direttiva macchine, apporre la marcatura CE sull’attrezzatura e redigere la dichiarazione CE di conformità”.
Dunque – sottolineano gli autori – per garantire la conformità e quindi l’uso sicuro di un’attrezzatura intercambiabile è fondamentale che “il fabbricante dell’attrezzatura fornisca nelle istruzioni indicazioni per:
- individuare le macchine con le quali l’attrezzatura può essere assemblata in sicurezza, facendo riferimento alle caratteristiche tecniche della macchina oppure, se del caso, a modelli specifici di macchine,
- garantire l’assemblaggio, l’utilizzo e la manutenzione in sicurezza dell’attrezzatura intercambiabile”.
Si ricorda poi che un carrello industriale semovente è “qualsiasi veicolo dotato di ruote (eccetto quelli circolanti su rotaie) concepito per trasportare, trainare, spingere, sollevare, impilare o disporre su scaffalature qualsiasi tipo di carico ed azionato da un operatore che si muove a piedi insieme al carrello o a bordo, su un sedile o una specifica pedana”. I dispositivi di cui sopra solitamente “vengono applicati a carrelli industriali, direttamente alla piastra porta forche o fissati sulle forche”.