POTENZIAMENTO DEL PERSONALE ISPETTIVO E AUMENTO DEI CONTROLLI
L’inasprimento delle sanzioni, il potenziamento dell’attività ispettiva
Le denunce di infortunio sul lavoro presentate all’Istituto entro il terzo mese del 2024 sono state 145.130, 191 delle quali con esito mortale. In aumento le patologie di origine professionale denunciate, che sono state 22.620.
Il continuo susseguirsi d’incidenti, anche mortali, negli ambienti di lavoro ha determinato in questi ultimi anni diversi provvedimenti da parte del legislatore per cercare di prevenire e di ridurre il numero degli infortuni.
Tra i vari provvedimenti preme evidenziare l’aumento della vigilanza e l’inasprimento delle sanzioni amministrative. Infatti, come già comunicato, dal 2021 i controlli in materia di sicurezza e salute non sono più eseguiti solo dal personale ispettivo dell’AUSL, ma anche direttamente dall’Ispettorato del Lavoro.
A questo proposito, per il 2024 sono raddoppiate le risorse impiegate per le politiche di prevenzione in materia di sicurezza nel bilancio di previsione dell’INAIL.
A fronteggiare queste emergenze c’è un drappello di Ispettori dell’INL, il cui contingente, alla data del 31 dicembre 2023, risultava pari a 4.768 unità (in crescita del 19% rispetto al 2022), così ripartiti: 3.222 ispettori dell’INL, dei quali 877 tecnici; 828 ispettori dell’INPS; 200 ispettori dell’INAIL e 518 militari dell’Arma dei Carabinieri. Un numero ancora inadeguato rispetto alle esigenze, ma che comunque sta mostrando sempre più impegno nel perseguire le irregolarità in tema di sicurezza sul lavoro.
Il Datore di Lavoro è tenuto a dimostrare di aver adempiuto agli obblighi di valutazione del rischio e le conseguenti misure tecniche, organizzative e procedurali per la riduzione dei rischi.
Occorre di nuovo rammentare che, in caso di gravi violazioni, ( di cui all’Allegato I del D.Lgs 81-08 e smi ) la norma prevede la sospensione dell’attività lavorativa e sanzioni amministrative aggiuntive. Significa che per una qualsiasi violazione tra quelle indicate nell’Allegato 1 , l’organo di controllo (Ausl, Ispettorato Nazionale del Lavoro) adotta il provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale, oltre all’aumento delle relative sanzioni.
A fronte dell’aumento di controlli e sanzioni la raccomandazione è quella di aver sempre a disposizione degli organi di controllo il Documento di Valutazione dei Rischi (art.28 D.Lgs 81-08 smi), aggiornato e firmato dal Datore di Lavoro, dal Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, dal Medico Competente e dal Rappresentante dei Lavoratori per Sicurezza.
Si rammenta l’importanza delle Valutazioni Specifiche obbligatorie per diversa tipologia di azienda che spesso mancano allegate al Documento di Valutazione dei Rischi o spesso non risultano aggiornate.
Si ricorda che le Valutazioni specifiche sono parte integrante del Documento di Valutazione dei Rischi
Le Valutazioni Specifiche obbligatorie quasi in tutte le attività sono ad esempio:
– Valutazione del Rischio Chimico & Biologico;
– Valutazione del Rumore e delle Vibrazioni Meccaniche;
– Valutazione della Movimentazione Manuale di Carichi;
– Valutazione del Rischio Incendio e Rischio Elettrico;
– Valutazione del Rischio Microclima;
– Valutazione da Radiazioni Ottiche Artificiali e Campi Magnetici;
– Valutazione Stress lavoro Correlato.
Si ricorda che il Documento di valutazione dei rischi (comprese le Valutazioni Specifiche) deve essere aggiornato entro 30 giorni da qualsiasi variazione di rischio, altra negligenza del Datore di lavoro che ad oggi prevede la sospensione dell’attività lavorativa.
Si puntualizza che per accedere nei cantieri temporanei e mobili il Datore di Lavoro dell’impresa esecutrice oltre al Documento di Valutazione dei Rischi deve predisporre il Piano Operativo di Sicurezza (art.96 D.Lgs 81-08 smi) datarlo firmarlo e trasmetterlo al Coordinatore del Cantiere.
Altro obbligo a carico del Datore di Lavoro di provvedere all’informazione, formazione e addestramento di tutti lavoratori presenti nell’ambiente di lavoro. La formazione va verbalizzata e attestata.
Si ricorda che le formazioni vanno aggiornate entro la scadenza e che la mancata formazione può essere causa di sospensione dell’attività lavorativa.




