PATENTE A CREDITI IN EDILIZIA
La prima bozza del decreto attuativo.
Il contesto normativo e le principali disposizioni.
Riguardo al nuovo sistema della patente a crediti (spesso chiamata “patente a punti”), per le imprese e i lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili, sono attesi da tempo i decreti attuativi annunciati nel nuovo articolo 27 (“Sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi tramite crediti”) del d.Lgs. n. 81/2008, come modificato dal D.L. n. 19/2024 convertito con legge n. 56/2024.
Nei giorni scorsi è stata presentata una bozza dei decreti attuativi o, meglio, dell’unico provvedimento a cui fanno riferimento nell’articolo 27:
- il comma 3 “Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito l’Ispettorato nazionale del lavoro, sono individuati le modalità di presentazione della domanda per il conseguimento della patente di cui al comma 1 e i contenuti informativi della patente medesima nonché i presupposti e il procedimento per l’adozione del provvedimento di sospensione di cui al comma 8”;
- il comma 5 “Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito l’Ispettorato nazionale del lavoro, sono individuati i criteri di attribuzione di crediti ulteriori rispetto al punteggio iniziale nonché le modalità di recupero dei crediti decurtati”.
Per ottenere la patente in formato digitale, i soggetti interessati devono presentare specifica domanda attraverso il portale dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro. I requisiti per ottenere la patente includono:
- Iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e
- Adempimento degli obblighi formativi previsti dal Lgs. 81/2008.
- Possesso del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) in corso di validità.
- Possesso del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) quando previsto dalla
- Certificazione di regolarità
- Designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione.
Il possesso dei requisiti di cui alle lettere a), c) ed e) è attestato mediante autocertificazione ai sensi dell’art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
Il possesso dei requisiti di cui alle lettere b), d) e f) è attestato mediante dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà ai sensi dell’art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
La presentazione della domanda può avvenire tramite il legale rappresentante dell’impresa o tramite un soggetto delegato in forma scritta, inclusi i professionisti abilitati ex articolo 1 della legge 11 gennaio 1979, n. 12. La patente sarà rilasciata in formato digitale sul portale con tutti i contenuti informativi necessari.
Presupposti e Procedimento del Provvedimento Cautelare di Sospensione della Patente
La sospensione cautelare della patente può essere adottata dall’Ispettorato del Lavoro in caso di infortuni gravi, imputabili almeno a colpa grave del datore di lavoro (acquisendo elementi istruttori anche da altri organi accertatori), che abbiano causato la morte o un’inabilità permanente di uno o più lavoratori.
La durata della sospensione può arrivare fino a 12 mesi, tenendo conto della gravità dell’infortunio e delle violazioni in materia di salute e sicurezza ad esso collegate.
Avverso il provvedimento cautelare di sospensione è ammesso ricorso ai sensi e per gli effetti dell’articolo 14, comma 14, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (comma 3).
In caso di adozione del provvedimento di sospensione cautelare, l’Ispettorato nazionale del lavoro può provvedere alla verifica del ripristino delle condizioni di sicurezza dell’attività lavorativa presso il cantiere ove si è verificata la violazione (comma 4).
Attribuzione dei Crediti
Il punteggio massimo complessivo della patente è di 100 crediti, suddivisi in:
- Crediti base: 30 crediti attribuiti al momento del rilascio della patente.
- Crediti per storicità dell’azienda: fino a 30 crediti complessivi.
- Crediti ulteriori: fino a 40 crediti per attività, investimenti o formazione in tema di salute e sicurezza sul lavoro.
Criteri di Attribuzione di Crediti Ulteriori
I crediti ulteriori possono essere assegnati per:
- Possesso di specifiche certificazioni di qualità in materia di salute e sicurezza.
- Adozione dei Sistemi di Gestione della Sicurezza sul Lavoro.
- Investimenti nella formazione dei lavoratori, soprattutto per lavoratori stranieri.
- Riconoscimento della riduzione del tasso INAIL “oscillazione per prevenzione” (OT23).
Incremento dei Crediti
Il punteggio della patente può essere incrementato di un credito per ciascun biennio successivo al rinnovo dell’asseverazione del modello di organizzazione e gestione rilasciato dall’organismo paritetico iscritto al repertorio nazionale di cui all’art. 51 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 della stessa, sino ad un massimo di 22 crediti.
Modalità di Recupero dei Crediti Decurtati
Se la patente subisce una decurtazione ostativa alla sua operatività, il recupero fino a 15 crediti è possibile attraverso la frequenza “da parte del datore di lavoro e degli altri soggetti autori di almeno una delle violazioni di cui all’allegato I-bis del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, nonché, ove presenti, da parte dei lavoratori occupati presso il cantiere o i cantieri ove si è verificata la predetta violazione, di corsi di formazione concernenti la materia della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, ad uno o più investimenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro secondo quanto indicato dall’articolo 5, comma 3, previsa valutazione positiva di una Commissione composta dai rappresentanti dell’INL e dell’INAIL”.



