Le linee di indirizzo per la protezione dal calore e dalla radiazione solare
La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome ha approvato il 19 giugno 2025 le nuove linee di indirizzo per la protezione dei lavoratori dal calore e dalla radiazione solare. Il contesto normativo e l’ambito di applicazione.
Come raccontato anche in molti articoli e interviste del nostro giornale, l’aumento delle temperature medie, connesse ai cambiamenti climatici, può avere un impatto significativo sulla salute e sicurezza negli ambienti di lavoro.
Lavorare in condizioni di calore estremo – come ricordato anche nella rubrica “ Imparare dagli errori” – non solo porta a rischi di patologie da calore, ma può accrescere il rischio di infortuni dovuti alla stanchezza e alla mancanza di concentrazione. Inoltre “può incidere sui livelli di produttività” e “temperature più elevate possono avere un impatto su alcuni materiali e attrezzature, o su sostanze chimiche presenti nell’ambiente di lavoro”.
Tutti i lavoratori “hanno diritto ad un ambiente di lavoro in cui i rischi per la salute e sicurezza siano adeguatamente controllati e il microclima e la radiazione solare rientrano fra questi”.
A sottolinearlo è l’introduzione di un recente documento – approvato il 19 giugno 2025 in sede di Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, l’organo comune delle Regioni e delle Province autonome – dal titolo “Linee di indirizzo per la protezione dei lavoratori dal calore e dalla radiazione solare”.
Questi gli argomenti affrontati nell’articolo di presentazione delle linee di indirizzo:
- La protezione dal calore e dalla radiazione solare: le linee di indirizzo
- La protezione dal calore e dalla radiazione solare: il contesto normativo
- La protezione dal calore e dalla radiazione solare: l’ambito di applicazione
La protezione dal calore e dalla radiazione solare: le linee di indirizzo
Sempre nell’introduzione del documento si ricorda che il datore di lavoro è tenuto alla gestione anche dei rischi connessi al microclima e alla radiazione solare “attraverso il consolidato processo che inizia con la valutazione dei rischi, passa per la individuazione delle misure di prevenzione e aspira al miglioramento continuo attraverso il controllo della efficacia, tenendo conto in particolare delle persone maggiormente suscettibili”.
E con queste linee di indirizzo la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome offre una “visione di insieme degli elementi che caratterizzano il percorso che porta alla realizzazione di condizioni di lavoro salubri e sicure, in relazione al rischio costituito dalle alte temperature e dalla radiazione solare”. Linee di indirizzo che rappresentano “una sintesi dei vari documenti emanati dalle Regioni e Province Autonome”, con l’obiettivo di “fornire indicazioni utili ai datori di lavoro e a tutti gli operatori coinvolti nella prevenzione”.
Documenti regionali che, in alcuni casi, abbiamo presentato anche sul nostro giornale.
Ad esempio con riferimento alle “ Linee di indirizzo per la protezione dei lavoratori dagli effetti del calore e della radiazione solare” della Regione Toscana. Linee di indirizzo toscane la cui adozione era raccomandata in tutte le lavorazioni all’aperto e nelle lavorazioni che in ambienti chiusi non climatizzati, ove le condizioni termiche siano influenzate dalle condizioni meteoclimatiche esterne.
La protezione dal calore e dalla radiazione solare: il contesto normativo
Le nuove linee di indirizzo presentano brevemente il contesto normativo.
Si ricorda che ai sensi dell’art. 28 del D.Lgs. 81/2008 – come riportato anche nell’introduzione – il Datore di lavoro è “obbligato alla valutazione di tutti i rischi per la salute e la sicurezza, inclusi, pertanto, quelli dovuti all’esposizione a microclima e alla radiazione solare, in relazione ai quali esiste quindi l’obbligo (sanzionabile) della valutazione” e “dell’identificazione delle misure preventive e protettive per minimizzare i rischi”.
Si segnala che tale analisi “deve essere effettuata sia in relazione a quanto prescritto all’allegato IV, relativo ai requisiti degli ambienti di lavoro”, che a quanto previsto all’art. 180 del Titolo VIII (Agenti Fisici), dove “il microclima è citato come uno degli agenti di rischio fisico”.
Mancando nel Titolo VIII un capo specificamente dedicato a microclima o alla radiazione solare, si applicano – continua il documento interregionale – “le disposizioni generali contenute negli articoli 181 – 186”:
- Articolo 181 – Valutazione dei rischi
- Articolo 182 – Disposizioni miranti ad eliminare o ridurre i rischi
- Articolo 183 – Lavoratori particolarmente sensibili
- Articolo 184 – Informazione e formazione dei lavoratori
- Articolo 185 – Sorveglianza sanitaria
- Articolo 186 – Cartella sanitaria e di rischio
Si indica poi che vari strumenti di ausilio alla valutazione sono stati prodotti dalle Regioni e da enti e organismi nazionali (Coordinamento Tecnico per la Sicurezza nei luoghi di lavoro delle Regioni e delle Province Autonome, INAIL) e sono reperibili in rete, in particolare sul Portale Agenti Fisici e sul portale Worklimate (su PuntoSicuro sono diversi gli articoli tratti dal progetto Worklimate).
Si indica poi che sussiste l’obbligo, di cui all’art. 184, di “provvedere affinché i lavoratori esposti a rischi derivanti da agenti fisici sul luogo di lavoro, e i loro rappresentanti, vengano informati e formati in relazione al risultato della valutazione dei rischi. Tale obbligo assume particolare rilevanza nel caso dei lavoratori particolarmente sensibili al rischio ove una corretta informazione può condurre il lavoratore a formulare motivata richiesta di sorveglianza sanitaria, nei casi in cui non sia già attivata, come previsto dall’art. 41”.
Si indica poi che a norma dell’art. 181, comma 2, “la valutazione dei rischi derivanti da esposizioni ad agenti fisici è programmata ed effettuata, con cadenza almeno quadriennale, oltreché aggiornata in occasione di modifiche che potrebbero renderla non più valida, (ad esempio nel processo produttivo, nell’organizzazione del lavoro, ecc.)”.
La protezione dal calore e dalla radiazione solare: l’ambito di applicazione
Infine, ci soffermiamo sull’ambito di applicazione del documento.
Le linee di indirizzo “possono essere utilizzate in tutti i settori, dove sia prevedibile il rischio dovuto ad esposizione a elevate temperature e esposizione alla radiazione solare”.
Si fa presente poi che:
- “il rischio da radiazione solare è presente solo negli ambienti outdoor”;
- “il rischio dacalore può essere presente anche negli ambienti indoor quando non siano opportunamente isolati e climatizzati e le condizioni termiche siano influenzate dalle condizioni meteoclimatiche esterne o presentino un layout non favorevole al raggiungimento di una situazione di comfort”.
Si precisa, infine, che negli ambienti non vincolati, “cioè dove non sono presenti vincoli dovuti al processo produttivo che impediscono di raggiungere condizioni microclimatiche favorevoli, l’obiettivo dovrebbe sempre essere il comfort”.
Rimandiamo alla lettura integrale del documento che riporta anche indicazioni specifiche (e schede di autovalutazione) per vari comparti:
- comparto agricoltura
- comparto edile
- comparto logistica
Scarica il documento da cui è tratto l’articolo:
Tratto da Punto Sicuro
L’IMPORTANZA DELLA FORMAZIONE PER I LAVORATORI NEOASSUNTI
Una recente sentenza della Cassazione Penale conferma che la formazione dei lavoratori neoassunti deve essere completata prima che gli stessi vengano adibiti alle rispettive mansioni. Gli aspetti normativi e la pronuncia della Corte.
La formazione dei lavoratori è sicuramente uno dei fattori cardine per la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali.
La stessa è regolata dall’art. 37 del D.Lgs. 9 aprile 2008 n 81 e impone espressamente, al comma 4, lett. a), che:
4. La formazione e, ove previsto, l’addestramento specifico devono avvenire in occasione:
a) della costituzione del rapporto di lavoro o dell’inizio dell’utilizzazione qualora si tratti di somministrazione di lavoro.
Invece, all’interno dell’ Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011 (per la formazione dei lavoratori ai sensi dell’art. 37, comma 2, D.Lgs. 9 aprile 2008 n 81) troviamo un’indicazione che può risultare un po’ fuorviante che specifica quanto segue:
10. DISPOSIZIONI TRANSITORIE
Al fine di consentire la piena ed effettiva attuazione degli obblighi di cui al presente accordo, unicamente in sede di prima applicazione, i datori di lavoro sono tenuti ad avviare i dirigenti e i preposti a corsi di formazione di contenuto rispettivamente coerente con le disposizioni di cui al presente accordo in modo che i medesimi corsi vengano conclusi entro e non oltre il termine di 18 mesi dalla pubblicazione del presente accordo. Il personale di nuova assunzione deve essere avviato ai rispettivi corsi di formazione anteriormente o, se ciò non risulta possibile, contestualmente all’assunzione. In tale ultima ipotesi, ove non risulti possibile completare il corso di formazione prima della adibizione del dirigente, del preposto o del lavoratore alle proprie attività, il relativo percorso formativo deve essere completato entro e non oltre 60 giorni dalla assunzione.
In fase di prima applicazione, non sono tenuti a frequentare i corsi di formazione di cui ai punti 4. 5 e 6 i lavoratori, i dirigenti e i preposti che abbiano frequentato – entro e non oltre dodici mesi dalla entrata in vigore de presente accordo – corsi di formazione formalmente e documentalmente approvati alla data di entrata in vigore del presente accordo, rispettosi delle previsioni normative e delle indicazioni previste nei contratti collettivi di lavoro per quanto riguarda durata, contenuti e modalità di svolgimento dei corsi.
Ovviamente questa disposizione (inclusa la parte relativa alla possibilità di completare il percorso formativo entro e non oltre 60 giorni dalla assunzione) è da intendersi superata in quanto è contenuta al punto 10. DISPOSIZIONI TRANSITORIE del già menzionato Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011 ma può comunque trarre in inganno.
Nella recente sentenza della Corte Suprema di Cassazione (Cassazione Penale, Sez. 4, 13 febbraio 2024, n. 6301) troviamo una conferma sul fatto che sia obbligatorio completare la formazione dei lavoratori prima di adibirli alle loro rispettive mansioni.
Si riportano di seguito i punti chiave relativi al tema della formazione che vengono riportati nella parte di fatto e di diritto della sentenza in esame.
L’individuazione dei profili di colpa è conforme al dettato normativo, per il quale l’addestramento è concetto diverso dalla formazione e informazione.
La giurisprudenza ha chiarito che non può ritenersi adeguata una formazione, in tema di sicurezza, affidata alla mera trasmissione verbale o gestuale da parte di un soggetto dotato di superiore esperienza empirica sul campo giacché questa, sebbene a sua volta importante, non può sostituire ex sé quel bagaglio di conoscenze ed acquisizioni tecniche, di cui un formatore qualificato per la sicurezza deve essere dotato (Sez. 4, n. 35816 del 12/05/2021, Galletti, Rv. 281975 secondo cui “in tema di infortuni sul lavoro, non è sufficiente, per far ritenere adempiuti gli obblighi di sicurezza da parte del datore di lavoro, la messa a disposizione dei lavoratori di manuali di istruzione per l’uso dei macchinari”; Sez. 4. 21242 del 12/02/2014, Nogherot, Rv. 259219, secondo cui “l’attività di formazione del lavoratore, alla quale è tenuto il datore di lavoro, non è esclusa dal personale bagaglio di conoscenza del lavoratore, formatosi per effetto di una lunga esperienza operativa, o per il travaso di conoscenza che comunemente si realizza nella collaborazione tra lavoratori, anche posti in relazione gerarchica tra di loro. L’apprendimento insorgente da fatto del lavoratore medesimo e la socializzazione delle esperienze e della prassi di lavoro non si identificano e tanto meno valgono a surrogare le attività di informazione e di formazione prevista dalla legge“).
Anche il tema del giudizio controfattuale è stato esplorato in maniera adeguata e conforme al principio per cui “il datore di lavoro che non adempie agli obblighi di informazione e formazione gravanti su di lui e sui suoi delegati risponde, a titolo di colpa specifica, dell’infortunio dipeso dalla negligenza del lavoratore che, nell’espletamento delle proprie mansioni, ponga in essere condotte imprudenti, trattandosi di conseguenza diretta e prevedibile della inadempienza degli obblighi formativi” (Sez. 4, n. 8163 del 13/02/2020, Lena, Rv. 278603).
Scarica la sentenza di riferimento:
Tratto da Punto Sicuro