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La sicurezza con sgabelli e scale portatili: indicazioni sulla scala doppia

Un documento svizzero si sofferma sul lavoro in sicurezza con le scale portatili e gli sgabelli a gradini. Focus sulle attrezzature alternative, sugli sgabelli a gradini, sulla scala doppia a un tronco di salita e sulle indicazioni per la sicurezza.

Le scale portatili e gli sgabelli a gradini sono attrezzature che vengono usate frequentemente sia nel mondo del lavoro che negli ambienti di vita e nel tempo libero.

Sono, infatti, “semplici da maneggiare, si possono facilmente trasportare senza ulteriori mezzi ausiliari e collocare in luoghi diversi”.

Il problema è che queste attrezzature sono correlate a molti infortuni, a volte anche gravi, e “oggi ci sono attrezzature di lavoro più sicure come piattaforme di lavoro elevabili, ponteggi mobili su ruote e scale con piattaforma”.

Pertanto, quando si pianificano i lavori in altezza, “bisogna rispettare il seguente principio: sì alle scale portatili, ma solo se non ci sono alternative più appropriate”.

A ricordarlo è una pubblicazione di Suva, Istituto svizzero per l’assicurazione e la prevenzione degli infortuni, dal titolo “Lavorare in sicurezza con scale portatili e sgabelli a gradini”. Un’agile pubblicazione – che fa riferimento alla normativa elvetica, non a quella italiana, in materia di salute e sicurezza – e che “si rivolge a tutti coloro che utilizzano le scale portatili o gli sgabelli a gradini con regolarità o anche saltuariamente”. Ad esempio, segnalando che l’Istituto Suva “raccomanda di utilizzare scale con gradini anziché con pioli, poiché le prime sono notevolmente più sicure”.

In un precedente articolo ci siamo già soffermati sulle definizioni e sui criteri per decidere se e quando usare scale portatili, sgabelli o altre attrezzature più idonee. Oggi ci soffermiamo su altre parti del documento con riferimento ai seguenti argomenti:

  • Sgabelli a gradini, scale portatili e attrezzature di lavoro alternative
  • Lavorare in sicurezza con le scale: la scala doppia a un tronco di salita
  • Lavorare in sicurezza con le scale doppie: indicazioni e principi

Sgabelli a gradini, scale portatili e attrezzature di lavoro alternative

Il documento di Suva ribadisce che ci sono “attrezzature di lavoro alternative che spesso sono più sicure delle scale portatili e il cui impiego riduce di molto il rischio di infortunio”. E specifica che gli sgabelli a gradini “offrono un supporto stabile e sicuro fino a un’altezza di 1 m, mentre le scale leggere con piattaforma fino a un’altezza di caduta di 2 m”. A partire da un’altezza di caduta superiore a 2,0 m è possibile, invece, “utilizzare scale movibili con piattaforma anziché scale portatili. Le prime, infatti, offrono una postazione di lavoro sicura”.

Dal documento riprendiamo un’immagine che indica, con riferimento alla normativa elvetica, quali attrezzature di lavoro (scale o sgabelli a gradini) si possono “impiegare in modo sicuro a seconda dell’altezza di caduta”:

Parliamo ora degli sgabelli a gradini che, secondo il documento, “devono essere impiegati per posti di lavoro sopraelevati con un’altezza massima di 1 m”.

Riguardo ai requisiti si fa riferimento alla norma EN 14183:

  • “La superficie di appoggio superiore deve avere un’altezza massima di 1,0 m e un’area minima di 200 mm × 300 mm.
  • Se la superficie di appoggio è minore di 240 mm × 400 mm, è necessario installare un dispositivo per tenersi a partire da un’altezza di 0,75 m.
  • I gradini devono essere profondi almeno 80 mm”.

Lavorare in sicurezza con le scale: la scala doppia a un tronco di salita

Un’altra attrezzatura su cui si sofferma ampiamente il documento è la scala doppia a un tronco di salita.

Quando si usano le scale doppie a un tronco di salita, una scala con un sostegno proprio, occorre “prestare attenzione ad alcuni aspetti. Anche in questo caso, prima dell’uso bisogna sempre verificare se la scala è integra e adeguata per i lavori previsti”.

 

Si indica poi che le scale leggere con piattaforma sono delle “scale doppie a un tronco di salita con alcuni elementi supplementari”. E queste presentano dei “vantaggi rispetto alle comuni scale doppie e sono, quindi, più sicure”.

Il documento elvetico segnala alcuni requisiti per le scale leggere con piattaforma connessi alle norme EN 131-1 e EN 131-2:

  • “Si consiglia di utilizzare questo tipo di scale fino a un’altezza di caduta massima di 2,0 m. In questo modo, inoltre, la loro lunghezza sarà adeguata al trasporto con veicoli aziendali.
  • I gradini devono essere antisdrucciolo e avere una profondità di pedata di almeno 80 mm.
  • La piattaforma superiore deve avere una superficie minima di 360 mm × 360 mm.
  • Sulla piattaforma è presente una protezione su tre lati realizzata con corrimani e strutture di collegamento, che supera la piattaforma di 1,0 m.
  • A partire al massimo dal quinto gradino, su entrambi i montanti laterali sono presenti impugnature fisse o pieghevoli (corrimani).
  • È presente un dispositivo di sicurezza contro l’apertura resistente alla trazione con blocco della piattaforma in posizione di utilizzo.
  • Per non sovraccaricare il corpo e rispettare i principi ergonomici, si raccomanda di utilizzare scale leggere con piattaforma non più pesanti di 15 kg”.

Veniamo alle scale doppie comuni che sono delle “scale doppie a due tronchi di salita senza piattaforma e ulteriori dispositivi per tenersi. Inoltre, queste scale sono spesso dotate di pioli anziché di gradini con una più ampia superficie piana. Per questo e altri motivi, le scale doppie comuni sono meno sicure di una scala leggera con piattaforma”.

Lavorare in sicurezza con le scale doppie: indicazioni e principi

Riguardo alla sicurezza si indica che le scale doppie a un tronco di salita “tendono a rovesciarsi se sono sollecitate lateralmente. Il pericolo di ribaltamento è particolarmente elevato se si passa lateralmente dalla scala a una pedana o a una piattaforma a causa della forza laterale esercitata. Per questo motivo queste scale non devono essere impiegate come mezzo di accesso”.

Devono poi essere “sottoposte a un controllo visivo prima di ogni utilizzo. Oltre a controllarne i piedi, i gradini e i montanti, bisogna verificare se le cerniere e i dispositivi di sicurezza contro l’apertura sono perfettamente integri. È vietato utilizzare una scala doppia che presenta danni o anomalie visibili”.

Inoltre “non è possibile utilizzare la scala doppia a un tronco di salita come scala in appoggio. I suoi piedi sono realizzati in modo tale che i montanti non scivolino quando il carico è conforme (montanti divaricati). Quando è richiusa, la scala doppia a un tronco di salita poggia solamente sullo spigolo dei piedi. In questo modo, si rischia che la scala scivoli e si danneggino le cerniere”.

Parliamo ora della sicurezza nella fase di salita sulla scala.

Si indica, se possibile, di utilizzare “scale doppie a un tronco di salita con gradini antiscivolo, la cui profondità di pedata sia di 80 mm. In questo modo si garantisce una maggiore stabilità”.

In particolare, quando si sale sulla scala doppia a un tronco di salita “valgono i seguenti principi:

  1. Tenere lo sguardo e il corpo sempre rivolti alla scala.
  2. Mentre si sale o si scende tenersi saldamente con entrambe le mani.
  3. Indossare calzature buone con suola antiscivolo.
  4. Trasportare attrezzi leggeri o materiali nell’apposito contenitore

Si segnala poi che la lunghezza della scala doppia comune “deve essere tale da potersi sostenere con le gambe” e “non è possibile salire sugli ultimi due gradini”.

Vengono poi presentate altre indicazioni sul lavoro in sicurezza:

  • forze orizzontali: in generale, “quando si usa una scala doppia, è consentito esercitare solo deboli forze laterali. Altrimenti la scala rischia di ribaltarsi. Ad esempio, quando si usa il trapano le forze laterali sono troppo elevate”;
  • altezza di caduta: “in caso di lavori con un’altezza di caduta maggiore di 2 metri dalla superficie di appoggio dei piedi, è necessario adottare altre misure di sicurezza anticaduta, come scale movibili con piattaforma e parapetto, ponteggi mobili su ruote, piattaforme di lavoro elevabili o dispositivi di protezione individuale ( DPI anticaduta)”.

Nel documento sono inserite anche immagini sui vari accessori che possono migliorare la sicurezza delle scale portatili con riferimento specifico alla scala doppia.

Rimandiamo, in conclusione, alla lettura integrale del documento che si sofferma anche sulle scale in appoggio e sulle indicazioni per l’acquisto e manutenzione di scale e sgabelli a gradini.

Riprendiamo, a titolo esemplificativo, alcuni articoli pubblicati dal nostro giornale sulla sicurezza delle scale portatili e della conformità normativa in Italia:

  • Attrezzature non marcate CE: le scale
  • Strumenti per valutare scivolamento e ribaltamento delle scale portatili
  • Inail: sicurezza, riferimenti normativi e tipologie di scale portatili

Tratto da Punto Sicuro

L’IMPORTANZA DELLA FORMAZIONE PER I LAVORATORI NEOASSUNTI

Una recente sentenza della Cassazione Penale conferma che la formazione dei lavoratori neoassunti deve essere completata prima che gli stessi vengano adibiti alle rispettive mansioni. Gli aspetti normativi e la pronuncia della Corte.

La formazione dei lavoratori è sicuramente uno dei fattori cardine per la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali.

La stessa è regolata dall’art. 37 del D.Lgs. 9 aprile 2008 n 81 e impone espressamente, al comma 4, lett. a), che:

4. La formazione e, ove previsto, l’addestramento specifico devono avvenire in occasione:

a) della costituzione del rapporto di lavoro o dell’inizio dell’utilizzazione qualora si tratti di somministrazione di lavoro.

Invece, all’interno dell’ Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011 (per la formazione dei lavoratori ai sensi dell’art. 37, comma 2, D.Lgs. 9 aprile 2008 n 81) troviamo un’indicazione che può risultare un po’ fuorviante che specifica quanto segue:

10. DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Al fine di consentire la piena ed effettiva attuazione degli obblighi di cui al presente accordo, unicamente in sede di prima applicazione, i datori di lavoro sono tenuti ad avviare i dirigenti e i preposti a corsi di formazione di contenuto rispettivamente coerente con le disposizioni di cui al presente accordo in modo che i medesimi corsi vengano conclusi entro e non oltre il termine di 18 mesi dalla pubblicazione del presente accordo. Il personale di nuova assunzione deve essere avviato ai rispettivi corsi di formazione anteriormente o, se ciò non risulta possibile, contestualmente all’assunzione. In tale ultima ipotesi, ove non risulti possibile completare il corso di formazione prima della adibizione del dirigente, del preposto o del lavoratore alle proprie attività, il relativo percorso formativo deve essere completato entro e non oltre 60 giorni dalla assunzione.

In fase di prima applicazione, non sono tenuti a frequentare i corsi di formazione di cui ai punti 4. 5 e 6 i lavoratori, i dirigenti e i preposti che abbiano frequentato – entro e non oltre dodici mesi dalla entrata in vigore de presente accordo – corsi di formazione formalmente e documentalmente approvati alla data di entrata in vigore del presente accordo, rispettosi delle previsioni normative e delle indicazioni previste nei contratti collettivi di lavoro per quanto riguarda durata, contenuti e modalità di svolgimento dei corsi.

Ovviamente questa disposizione (inclusa la parte relativa alla possibilità di completare il percorso formativo entro e non oltre 60 giorni dalla assunzione) è da intendersi superata in quanto è contenuta al punto 10. DISPOSIZIONI TRANSITORIE del già menzionato Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011 ma può comunque trarre in inganno.

 

Nella recente sentenza della Corte Suprema di Cassazione (Cassazione Penale, Sez. 4, 13 febbraio 2024, n. 6301) troviamo una conferma sul fatto che sia obbligatorio completare la formazione dei lavoratori prima di adibirli alle loro rispettive mansioni.

Si riportano di seguito i punti chiave relativi al tema della formazione che vengono riportati nella parte di fatto e di diritto della sentenza in esame.

L’individuazione dei profili di colpa è conforme al dettato normativo, per il quale l’addestramento è concetto diverso dalla formazione e informazione.

La giurisprudenza ha chiarito che non può ritenersi adeguata una formazione, in tema di sicurezza, affidata alla mera trasmissione verbale o gestuale da parte di un soggetto dotato di superiore esperienza empirica sul campo giacché questa, sebbene a sua volta importante, non può sostituire ex sé quel bagaglio di conoscenze ed acquisizioni tecniche, di cui un formatore qualificato per la sicurezza deve essere dotato (Sez. 4, n. 35816 del 12/05/2021, Galletti, Rv. 281975 secondo cui “in tema di infortuni sul lavoro, non è sufficiente, per far ritenere adempiuti gli obblighi di sicurezza da parte del datore di lavoro, la messa a disposizione dei lavoratori di manuali di istruzione per l’uso dei macchinari”; Sez. 4. 21242 del 12/02/2014, Nogherot, Rv. 259219, secondo cui “l’attività di formazione del lavoratore, alla quale è tenuto il datore di lavoro, non è esclusa dal personale bagaglio di conoscenza del lavoratore, formatosi per effetto di una lunga esperienza operativa, o per il travaso di conoscenza che comunemente si realizza nella collaborazione tra lavoratori, anche posti in relazione gerarchica tra di loro. L’apprendimento insorgente da fatto del lavoratore medesimo e la socializzazione delle esperienze e della prassi di lavoro non si identificano e tanto meno valgono a surrogare le attività di informazione e di formazione prevista dalla legge“).

Anche il tema del giudizio controfattuale è stato esplorato in maniera adeguata e conforme al principio per cui “il datore di lavoro che non adempie agli obblighi di informazione e formazione gravanti su di lui e sui suoi delegati risponde, a titolo di colpa specifica, dell’infortunio dipeso dalla negligenza del lavoratore che, nell’espletamento delle proprie mansioni, ponga in essere condotte imprudenti, trattandosi di conseguenza diretta e prevedibile della inadempienza degli obblighi formativi” (Sez. 4, n. 8163 del 13/02/2020, Lena, Rv. 278603).

 

Scarica la sentenza di riferimento:

Cassazione Penale Sezione IV – Sentenza n. 6301 del 13 febbraio 2024 – Infortunio del lavoratore interinale con mansioni di letturista. Obblighi di formazione.

Tratto da Punto Sicuro

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