Valutazione del rischio chimico: aggiornamento MoVaRisCh 2026
Aggiornato il modello di valutazione del rischio chimico per la salute MoVaRisCh: normativa, algoritmo di calcolo, la costruzione degli algoritmi e l’indice di pericolosità delle sostanze chimiche.
Per la tutela dall’esposizione lavorativa alle sostanze chimiche, in alternativa alla misurazione dell’agente chimico, è possibile, e largamente praticato – come ricordato anche nell’articolo “ I laboratori di ricerca universitari, il rischio chimico e la valutazione” – l’uso di metodologie di valutazione del rischio espositivo basate su algoritmi.
E – come ricordato sul sito dell’ Ausl di Modena– uno dei modelli più importanti di valutazione del rischio chimico è il MoVaRisCh, approvato dai gruppi tecnici delle Regioni Emilia-Romagna, Toscana e Lombardia in applicazione alle Linee Guida del Titolo VII-bis D.Lgs. 626/94, ora Titolo IX Capo I Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81, proposte dal Coordinamento Tecnico per la Sicurezza nei luoghi di lavoro delle Regioni e delle Province autonome.
Il MoVaRisCh è, dunque, una modalità di analisi che attraverso un percorso informatico semplice consente di effettuare la valutazione del rischio chimico per la salute dei lavoratori secondo quanto previsto dall’articolo 223 del decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008. Una modalità di analisi che necessita di frequenti aggiornamenti connessi anche all’evoluzione normativa.
Quello che presentiamo oggi è, infatti, l’aggiornamento avvenuto il 28 febbraio 2026 del “Modello di valutazione del rischio da agenti chimici pericolosi per la salute ad uso delle piccole e medie imprese (Titolo IX Capo I – D.Lgs. 81/08)”.

Il modello di valutazione MoVaRisCh ad uso delle piccole e medie imprese
Nella premessa del documento aggiornato si sottolinea che gli algoritmi (o i modelli) “sono procedure che assegnano un valore numerico ad una serie di fattori o parametri che intervengono nella determinazione del rischio pesando, per ognuno di essi in modo diverso, l’importanza assoluta e reciproca sul risultato valutativo finale”.
Un algoritmo (o un modello) “risulta tanto più efficiente quanto più i fattori individuati e il loro ‘peso’ sono pertinenti alla tipologia di rischio trattato”. I fattori individuati “vengono quindi inseriti in una relazione matematica semplice (o in un modello grafico) la quale fornisce un indice numerico che assegna, non tanto un valore assoluto del rischio, quanto permette di inserire il valore trovato in una ‘scala numerica del rischio’ individuando, per la situazione analizzata una graduazione dell’importanza del valore dell’indice calcolato”.
E dunque, continua il documento, “assume quindi importanza nella costruzione di un algoritmo:
- l’individuazione puntuale dei parametri che determinano il rischio;
- l’individuazione del “peso” dei fattori di compensazione nei confronti del rischio;
- l’individuazione della relazione numerica che lega i parametri fra di loro (fattori additivi, moltiplicativi, esponenziali, …);
- l’individuazione della scala dei valori dell’indice in relazione al rischio (per esempio: molto basso, basso, medio, medio-alto, alto …)”.
Il modello individua “un percorso semplice, il più semplice possibile, per effettuare la valutazione del rischio da parte delle imprese Artigiane, Industriali, del Commercio e dei Servizi senza dover accedere, almeno in questa fase, a valutazioni con misurazione dell’agente chimico”. E il modello “va inteso come un percorso di ‘facilitazione’ atto a consentire, soprattutto alle piccole e medie imprese, ma anche a quelle grandi la classificazione al di sopra o al di sotto della soglia del rischio irrilevante per la salute”.
L’aggiornamento del modello di valutazione del rischio da agenti chimici
L’aggiornamento del “Modello di valutazione del rischio da agenti chimici pericolosi per la salute ad uso delle piccole e medie imprese (Titolo IX Capo I – D.Lgs. 81/08)” recepisce le recenti modifiche normative e introduce alcuni cambiamenti nel calcolo della pericolosità delle sostanze chimiche.
In particolare il modello MoVaRisCh è stato aggiornato al
- decreto legislativo 4 settembre 2024, n. 135 recante “Attuazione della direttiva (UE) 2022/431 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2022, che modifica la direttiva 2004/37/CE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un’esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro Decreto Legislativo n.135/2024”. Decreto che opera una modifica del Titolo IX Capi I e II del D.Lgs. 81/2008;
- Regolamento (UE) 2020/878 della Commissione del 18 giugno 2020 che ha modificato l’Allegato II del Regolamento REACH e ha aggiornato varie sezioni delle schede di dati di sicurezza (SDS – Safety Data Sheet);
- Regolamento (UE) 2021/979 della Commissione del 17 giugno 2021 che modifica gli allegati da VII a XI del regolamento (CE) n. 1907/2006;
- Regolamento delegato (UE) 2020/217 della Commissione del 4 ottobre 2019 che modifica, ai fini dell’adeguamento al progresso tecnico e scientifico, il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele e che rettifica lo stesso regolamento (e che introduce novità per il biossido di titanio);
- Avviso europeo C/2025/6670: relativo alla classificazione armonizzata del biossido di titanio come sostanza cancerogena di categoria 2 per inalazione a norma del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (C/2025/6670), con riferimento ad una sentenza del 23 novembre 2022 che ha parzialmente annullato il regolamento delegato (UE) 2020/217 della Commissione per quanto riguarda la classificazione e l’etichettatura armonizzate del biossido di titanio in polvere contenente l’1 % o più di particelle con diametro aerodinamico pari o inferiore a 10 μm.
- Regolamento delegato (UE) 2023/707 della Commissione del 19 dicembre 2022 che modifica il regolamento (CE) n. 1272/2008 per quanto riguarda i criteri e le classi di pericolo per la classificazione, l’etichettatura e l’imballaggio delle sostanze e delle miscele (che ha modificato le classi di pericolo degli interferenti endocrini).
Dunque il biossido di titanio (TiO₂) non è più classificato come cancerogeno di categoria 2 per inalazione, secondo l’avviso europeo C/2025/6670 e sono state eliminate le parti corrispondenti dal Regolamento delegato (UE) 2020/217. Ora le indicazioni di pericolo EUH211 ed EUH212, introdotte in un precedente aggiornamento, non vengono più incluse nel punteggio di pericolosità.
Rimandiamo, in conclusione, alla lettura integrale del documento aggiornato al 28 febbraio 2026 che si sofferma su vari temi:
- identificazione dell’indice di pericolosità P
- modalità per la valutazione della pericolosità intrinseca per la salute di un agente chimico
- criteri per l’identificazione dell’indice P
- tabella dei coefficienti P(score)
- determinazione dell’indice di esposizione per via inalatoria
- determinazione dell’indice di esposizione per via cutanea
- modello per la valutazione del rischio da agenti chimici pericolosi derivanti da attività lavorative.
RTM
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Tratto da Punto Sicuro




