Sicurezza negli eventi
e nelle manifestazioni pubbliche
In particolare a seguito degli eventi di Torino del giugno 2017, il Ministero dell’Interno ha pubblicato alcune circolari/linee guida, con lo scopo di garantire adeguati livelli di sicurezza in occasioni di manifestazioni pubbliche con lo scopo particolare di individuare le strategie operative più efficaci a salvaguardia dell’incolumità e della sicurezza del pubblico presente nell’ambito di eeventi o manifestazioni pubbliche.
Locali di “pubblico spettacolo”
Un locale di pubblico spettacolo può identificarsi come un insieme di fabbricati, ambienti e luoghi (anche all’aperto) destinati allo spettacolo (dove il pubblico assiste passivamente) o trattenimento (dove il pubblico è coinvolto attivamente), nonché gli spazi per i servizi ed i disimpegni ad essi annessi, indipendentemente dal numero di persone.
Rientrano in questa definizione: teatri, cinema, stadi, aree aperte con presenza di strutture per lo stazionamento del pubblico per assistere allo spettacolo o al trattenimento (es. sedie o tribune).
Non rientrano in questa definizione, invece: bar, discoteche, ristoranti, aree all’aperto senza strutture per lo stazionamento del pubblico, ecc.
Misure di sicurezza
Le linee guida allegate alla circolare del Ministero dell’Interno (citata in precedenza) forniscono una serie di indicazioni in merito alle misure di sicurezza da adottare per le manifestazioni che si svolgono all’aperto in cui si profilino particolari condizioni di criticità connesse alla tipologia dell’evento, alla conformazione del luogo, al numero e alle caratteristiche dei partecipanti.
Requisiti specifici
In base alle caratteristiche del luogo, sono definiti una serie di requisiti riconducibili in particolare alle seguenti categorie:
- requisiti di accesso all’area;
- percorsi di accesso e di deflusso;
- capienza dell’area;
- suddivisione in settori;
- protezione antincendio;
- gestione dell’emergenza e piano di emergenza ed evacuazione;
- operatori di sicurezza;
- requisiti specifici per manifestazioni in spazi non delimitati;
- altre disposizioni specifiche per casi particolari.
Piano di Emergenza ed Evacuazione
Sulla base della valutazione dei rischi, l’organizzazione deve redigere un Piano di Emergenza ed Evacuazione contenente:
- le azioni da mettere in atto in caso di emergenza;
- le procedure di evacuazione dal luogo dell’evento;
- le disposizioni per richiedere l’intervento dei soccorsi;
- le apparecchiature e i sistemi eventualmente disponibili per la comunicazione tra i soccorsi e l’organizzazione;
- le specifiche misure per assistere le persone diversamente abili.
Nell’ottica della comunicazione con il pubblico durante una situazione di emergenza, l’organizzazione deve prevedere la presenza di un sistema di diffusione sonora con le seguenti caratteristiche:
- alimentazione elettrica con linea dedicata;
- livello sonoro tale da essere udibile in tutta l’area dell’evento;
- presenza di un adeguato numero di postazioni per la comunicazione di emergenza in funzione delle caratteristiche dell’area dell’evento.
I nostri servizi
Il nostro studio è in grado di assistere i propri clienti sia nelle fasi di interfaccia con gli organismi di controllo interessati, che nella predisposizione della documentazione richiesta ed in particolare del Piano di Emergenza ed Evacuazione. Il servizio si sviluppa in particolare attraverso queste fasi:
- acquisizione di tutte le informazioni necessarie a caratterizzare l’evento;
- analisi e valutazione dei luoghi;
- definizione degli ambiti normativi applicabili (talvolta anche DLgs 81/2008 e Reg. 852/2004 – HACCP – autocontrollo alimentare);
- definizione delle esigenze sanitarie e di gestione delle emergenze;
- predisposizione del piano di emergenza ed evacuazione.