Dispositivi di protezione individuale (DPI)
Come indicato all’ art. 74 del D.lgs. 81/08, si intende per Dispositivo di Protezione Individuale, di seguito denominato DPI, qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza o la salute durante il lavoro, nonché ogni complemento o accessorio destinato a tale scopo.
Ne è stato previsto l’impiego obbligatorio dei DPI quando i rischi non possono essere evitati o sufficientemente ridotti da misure tecniche di prevenzione, da mezzi di protezione collettiva, da misure, metodi o procedimenti di riorganizzazione del lavoro.
I DPI utilizzati sono conformi alle norme di riferimento, adeguati ai rischi da prevenire, senza comportare di per sé un rischio maggiore, adeguati alle condizioni esistenti sul luogo di lavoro.
In caso di rischi multipli che richiedono l’uso simultaneo di più DPI, come indicati nelle schede di sicurezza riportate nel seguito, questi devono essere tra loro compatibili e tali da mantenere, anche nell’uso simultaneo, la propria efficacia nei confronti del rischio e dei rischi corrispondenti.
Che compito ha il Datore di Lavoro?
Ai fini della scelta dei DPI, il datore di lavoro:
- ha effettuato l’analisi e la valutazione dei rischi che non possono essere evitati con altri mezzi;
- ha individuato le caratteristiche dei DPI necessarie affinché questi siano adeguati ai rischi stessi, tenendo conto delle eventuali ulteriori fonti di rischio rappresentate dagli stessi DPI;
- ha valutato, sulla base delle informazioni e delle norme d’uso fornite dal fabbricante a corredo dei DPI, le caratteristiche dei DPI disponibili sul mercato e le ha raffrontate con le caratteristiche individuate nella scelta degli stessi;
- provvederà ad aggiornare la scelta ogni qualvolta intervenga una variazione significativa negli elementi di valutazione.
È cura del Datore di lavoro:
- mantenere in efficienza i DPI e assicurarne le condizioni d’igiene, mediante la manutenzione, le riparazioni e le sostituzioni necessarie e secondo le eventuali indicazioni fornite dal fabbricante;
- provvedere a che i DPI siano utilizzati soltanto per gli usi previsti, salvo casi specifici ed eccezionali, conformemente alle informazioni del fabbricante;
- fornire istruzioni dettagliate, ma comprensibili per i lavoratori;
- destinare ogni DPI ad un uso personale e, qualora le circostanze richiedano l’uso di uno stesso DPI da parte di più persone, prendere misure adeguate affinché tale uso non ponga alcun problema sanitario e igienico ai vari utilizzatori;
- stabilire le procedure aziendali da seguire, al termine dell’utilizzo, per la riconsegna e il deposito dei DPI;
- assicurare una formazione adeguata e organizzare uno specifico addestramento circa l’uso corretto e l’utilizzo pratico dei DPI.
Per le specifiche dei DPI per agenti chimici, come ad esempio la scelta del materiale del guanto e il grado di protezione, dovranno essere analizzate le schede di sicurezza dei prodotti utilizzati mediante la valutazione del rischio chimico.
Per le specifiche dei DPI per rischi meccanici e chimici, su indicazione dell’RSPP e del Preposto, saranno individuati i guanti di protezione più idonei alla lavorazione svolta.
Verificare sempre che per lavorazioni dove è possibile tagliarsi lievemente le mani siano usati guanti per rischi meccanici con fattore di protezione al taglio maggiore di 4, altrimenti se il rischio di tagliarsi può provocare un danno maggiore, dotare i lavoratori di guanti anti-taglio.
Verificare che, per lavorazioni dove si impiegano attrezzature di lavoro con organi rotanti, i lavoratori vengano dotati di guanti per rischi meccanici con fattore di protezione allo strappo inferiore a 1.
In caso di lavori in quota (ovvero con i piedi ad un’altezza superiore a 2 metri dal suolo, o con rischio di caduta nel vuoto o comunque su piano instabile) sarà necessario rendersi ben visibili e utilizzare gli idonei DPI anticaduta. Si ricorda che i dpi anticaduta vanno affidati esclusivamente a personale adeguatamente formato ed addestrato.
I lavoratori addetti alla lavorazione dovranno utilizzare i seguenti D.P.I. con marcatura “CE”
| GUANTI RISCHI MECCANICI | CALZATURE DI PROTEZIONE RISCHI MECCANICI E CHIMICI | INDUMENTI DI PROTEZIONE E ALTA VISIBILTÀ | INDUMENTI DI PROTEZIONE AGENTI CHIMICI |
| Guanti di protezione contro i rischi meccanici | Antiforo, sfilamento rapido, suola antistatica e puntale in acciaio e agenti chimici | Rischi meccanici e alta visibilità | Abiti da lavoro con maniche lunghe |
| OTOPROTETTORI | ELMETTO DI PROTEZIONE | OCCHIALI DI PROTEZIONE RISCHI MECCANICI E CHIMICI | MASCHERINA ANTIPOLVERE |
| Cuffie o Inserti auricolari | Protezione capo Antiurto | Protezione occhi | Protezione vie respiratorie |
| GUANTI AGENTI CHIMICI | PROTEZIONE VIE RESPIRATORIE AGENTI CHIMCI | DPI SALDATURA | RESPIRATORE ISOLANTE |
| Guanti di protezione per agenti chimici | Maschera con filtro di tipo B e A-P | Protezione occhi e cute | Esposizione prolungata oltre TLW: Apparecchio di respirazione che non fa uso dell’aria ambiente |
DPI anticaduta
Per tutte le operazioni a rischio di caduta dall’alto, occorrerà provvedere all’ installazione di idonee protezioni (parapetti normali) e, in assenza di esse, occorrerà adottare un idoneo sistema anticaduta costituito da imbracatura per il corpo intero, dispositivo retrattile anticaduta (o cordino con assorbitore di energia) ed un punto o linea di ancoraggio.
Nel sistema di arresto di caduta o sistema anticaduta i vari elementi vengono assemblati tra di loro tramite elementi di collegamento, chiamati connettori o moschettoni, i quali devono essere conformi alla norma armonizzata UNI EN 362:2005 “Dispositivi di protezione individuale contro le cadute dall’alto – Connettori”; questi sono elementi metallici di collegamento a forma di anello, con diverse forme e diversi tipi di chiusura tutti provvisti di un sistema che ne impedisca l’apertura involontaria, tali cioè che si possano aprire solamente con almeno due movimenti volontari consecutivi.
Anche il cordino con cui si è legati deve essere conforme alla norma UNI EN 354 “Dispositivi di protezione individuale contro le cadute dall’alto.
Si tratta di dispositivi individuali che comprendono sistemi di:
- protezione contro le cadute
- arresto in caso di caduta libera
- accesso mediante corde, da utilizzare in sospensione o tensione per raggiungere un luogo di lavoro
- trattenuta del lavoratore per limitarne gli spostamenti
- salvataggio, ovvero un insieme di DPI anticaduta da utilizzare in caso di emergenza per evitare o arrestare una caduta
Per evitare le cadute dall’alto si utilizza l’imbragatura con cintura di sicurezza e deve essere utilizzata da personale addestrato e competente, in piena forma fisica e psicologica.
Prima dell’utilizzo è necessario che l’utilizzatore legga il manuale di istruzioni e che questo venga conservato e custodito insieme alla cintura; non si devono effettuare modifiche o aggiunte all’ imbracatura, la quale deve essere utilizzata entro i limiti stabiliti dal costruttore; è raccomandabile attribuire personalmente a ciascun lavoratore l’imbracatura.
Si ricorda che i dpi anticaduta rientrano nei dpi di terza categoria, ovvero protezioni individuali destinate a salvaguardare da lesioni gravi e incidenti anche mortali, e pertanto vanno affidati esclusivamente a personale adeguatamente formato ed addestrato.
In caso di situazioni a rischio come lavori in quota sarà necessario rendersi ben visibili utilizzando gli idonei DPI anticaduta:
| INDUMENTI ALTA VISIBILITÀ | IMBRAGATURA E CINTURA DI SICUREZZA | DISPOSITIVO RETRATTILE |
| EN ISO 20471 | UNI EN 361 – EN 365 | UNI EN 360 – UNI EN 355 |
| Per essere ben visibili | Per evitare caduta dall’alto. Da utilizzare con cordino di sostegno | Per sistemi anticaduta |
La norma EN 365 stabilisce dunque che ciascun DPI anticaduta sia sottoposto a regolare manutenzione ed ispezione periodica:
- la manutenzione è necessaria e obbligatoria per mantenere il dispositivo in condizioni di funzionamento sicuro tramite azioni preventive (pulizia, corretta conservazione);
- ispezione periodica svolta da persona competente e nel rispetto delle procedure d’ispezione periodica del fabbricante;
- la riparazione è l’attività svolta qualora insorgano dubbi o malfunzionamenti del DPI e deve essere svolta obbligatoriamente da persona competente e autorizzata dal fabbricante;
- rispettare la scadenza imbracature di sicurezza, la durata delle imbracature di sicurezza viene stabilita dal produttore, genericamente ogni 5 anni.
Nel libretto fornito dal costruttore oltre alla scadenza del Dpi sono indicate le procedure da mettere in atto per eseguire la corretta manutenzione.
Secondo la normativa sui dispositivi anticaduta, i risultati delle ispezioni vanno riportati nell’apposito registro e nel verbale di ispezione.
A prescindere dalla verifica periodica annuale prescritta dalla normativa sui sistemi anticaduta, prima dell’uso l’imbracatura si dovrebbe sempre ispezionare brevemente per verificare la presenza di eventuali segni di usura (eventuali strappi, ruggine o danni alle cuciture).
Cos altro deve fare il Datore di Lavoro?
- scegliere il tipo più idoneo di sistema di accesso ai posti di lavoro temporanei in quota in rapporto alla frequenza di circolazione, al dislivello e alla durata dell’impiego;
- disporre affinché sia utilizzata una scala a pioli quale posto di lavoro in quota solo nei casi in cui l’uso di altre attrezzature di lavoro considerate più sicure non è giustificato a causa del limitato livello di rischio e della breve durata di impiego;
- disporre affinché siano impiegati sistemi di accesso e di posizionamento mediante funi alle quali il lavoratore è direttamente sostenuto e sedili di sicurezza, soltanto in circostanze in cui, a seguito della valutazione dei rischi, risulta che il lavoro può essere effettuato in condizioni di sicurezza e l’impiego di un’altra attrezzatura di lavoro considerata più sicura non è giustificato a causa della breve durata di impiego e delle caratteristiche esistenti dei siti;
- individuare le misure atte a minimizzare i rischi per i lavoratori, in base alle attrezzature utilizzate, insiti nelle attrezzature in questione, prevedendo, ove necessario, l’installazione di dispositivi di protezione contro le cadute;
- nel caso in cui l’esecuzione di un lavoro di natura particolare richieda l’eliminazione temporanea di un dispositivo di protezione collettiva contro le cadute, adottare misure di sicurezza equivalenti ed efficaci;
- effettuare i lavori temporanei in quota soltanto se le condizioni meteorologiche non mettono in pericolo la sicurezza e la salute dei lavoratori;
- disporre affinché sia vietato assumere e somministrare bevande alcoliche e superalcoliche ai lavoratori addetti ai cantieri temporanei e mobili e ai lavori in quota.


