Valutazione rischio minori
La valutazione del rischio minori è un utile strumento per il controllo e la tutela dei lavoratori minori in azienda. Questa valutazione è obbligatoria ogni volta che un’azienda assume un lavoratore minorenne.
Infatti, prima di inserire il lavoratore nella realtà lavorativa dell’azienda è necessario oltre che a valutare i rischi, fornirgli le informazioni specifiche, relative all’organizzazione della sicurezza, ai rischi legati alle attività che dovrà svolgere ed ai corretti comportamenti da tenere nel caso di eventuali emergenze, così come indicato nelle procedure e nel DVR.
Mansioni vietate ai minori
La norma principale che regola il lavoro minorile in Italia è la Legge 977 del 1967. Nel suo Allegato I vengono individuati una serie di lavori vietati ai minori, a causa di una componente di rischio considerata troppo elevata.
Si tratta di mansioni che prevedono:
- Atmosfere a pressione superiore a quella naturale, ad esempio in contenitori sotto pressione, immersione sottomarina (fermo restando le disposizioni di cui al DPR 20 marzo 1956, n. 321).
- Rumori con esposizione superiore al valore di 87 dB(A) (già previsto nel D. Lgs 195/2006, ora D. Lgs 81/2008).
- Agenti biologici dei gruppi 3 e 4 ai sensi del titolo X del D. Lgs 81/2008 e di quelli geneticamente modificati del gruppo II (di cui ai decreti legislativi 3 marzo 1993, n. 91 e n. 92).
- Sostanze e preparati classificati tossici (T), molto tossici (T+), corrosivi (C), esplosivi (E), estremamente infiammabili (F+) ai sensi del decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52, e successive modificazioni e integrazioni e del DLgs 65/2003 (che ha abrogato il D. Lgs 16 luglio 1998, n. 285).
- Sostanze e preparati classificati nocivi (Xn) ai sensi dei decreti legislativi di cui al punto 3 a) e comportanti uno o più rischi descritti dalle seguenti frasi: H370, H334, H317, H373, H340, H360D, H334, H317.
- Sostanze e preparati classificati irritanti (Xi) e comportanti uno o più rischi descritti dalle seguenti frasi: H334, H317.
- Sostanze e preparati cancerogeni di cui al Titolo IX, Capo II del DLgs 81/2008.
- Presenza di piombo e composti.
- Presenza di amianto.
- Processi e lavori di cui all’allegato XLII del DLgs 81/2008.
- Lavori di fabbricazione e di manipolazione di dispositivi, ordigni ed oggetti diversi contenenti esplosivi, fermo restando le disposizioni di cui al DPR 19 marzo 1956, n. 302.
- Lavori in serragli contenenti animali feroci o velenosi nonché condotta e governo di tori e stalloni.
- Lavori di mattatoio.
- Lavori comportanti la manipolazione di apparecchiature di produzione, di immagazzinamento o di impiego di gas compressi, liquidi o in soluzione.
- Lavori su tini, bacini, serbatoi, damigiane o bombole contenenti agenti chimici di cui al punto I. 3.
- Lavori edili comportanti rischi di crolli, allestimento e smontaggio delle armature esterne ed interne delle costruzioni.
- Lavori comportanti rischi elettrici da alta tensione (“Lavori sotto tensione”, come ora definito dall’art. 82 del D.lgs. 81/2008).
- Lavori il cui ritmo è determinato dalla macchina e che sono pagati a cottimo.
- Esercizio dei forni a temperatura superiore a 500 C come, ad esempio, quelli per la produzione di ghisa, ferroleghe, ferro o acciaio; operazioni di demolizione, ricostruzione e riparazione degli stessi; lavoro ai laminatoi.
- Lavorazioni nelle fonderie.
- Processi elettrolitici.
- Produzione dei metalli ferrosi e non ferrosi e loro leghe.
- Produzione e lavorazione dello zolfo.
- Lavorazioni di escavazione, comprese le operazioni di estirpazione del materiale, di collocamento e smontaggio delle armature, di conduzione e manovra dei mezzi meccanici, di taglio dei massi.
- Lavorazioni in gallerie, cave, miniere, torbiere e industria estrattiva in genere.
- Lavorazione meccanica dei minerali e delle rocce, limitatamente alle fasi di taglio, frantumazione, polverizzazione, vagliatura a secco dei prodotti polverulenti.
- Lavorazione dei tabacchi.
- Lavori di costruzione, trasformazione, riparazione, manutenzione e demolizione delle navi, esclusi i lavori di officina eseguiti nei reparti a terra.
- Produzione di calce ventilata.
- Lavorazioni che espongono a rischio silicotigeno.
- Manovra degli apparecchi di sollevamento a trazione meccanica, ad eccezione di ascensori e montacarichi.
- Lavori in pozzi, cisterne ed ambienti assimilabili.
- Lavori nei magazzini frigoriferi.
- Lavorazione, produzione e manipolazione comportanti esposizione a prodotti farmaceutici.
- Condotta dei veicoli di trasporto, con esclusione di ciclomotori e motoveicoli fino a 125 cc, in base a quanto previsto dall’articolo 115 del D.lgs. 30/04/92 n. 285, e di macchine operatrici semoventi con propulsione meccanica nonché lavori di pulizia e di servizio dei motori e degli organi di trasmissione che sono in moto.
- Operazioni di metallizzazione a spruzzo.
- Legaggio ed abbattimento degli alberi.
- Pulizia di camini e focolai negli impianti di combustione.
- Apertura, battitura, cardatura e pulitura delle fibre tessili, del crine vegetale ed animale, delle piume e dei peli.
- Produzione e lavorazione di fibre minerali e artificiali.
- Cernita e trituramento degli stracci e della carta usata senza l’uso di adeguati dispositivi di protezione individuale (nota: guanti e mascherine per polveri).
- Lavori con impieghi di martelli pneumatici, mole ad albero flessibile e altri strumenti vibranti; uso di pistole fissa chiodi di elevata potenza.
- Produzione di polveri metalliche.
- Saldatura e taglio dei metalli con arco elettrico o con fiamma ossidrica o ossiacetilenica.
- Lavori nelle macellerie che comportano l’uso di utensili taglienti, seghe e macchine per tritare.
Per lo svolgimento dei lavori e delle mansioni con le caratteristiche sopra indicate non è consentita l’assunzione di un minorenne.
Si specifica che il minore non verrà adibito a lavorazioni in quota (né con i piedi oltre i 2 m, né su piani instabili), né alla conduzione di macchine/attrezzature pericolose, non utilizzerà né agenti chimici né prodotti fitosanitari e sarà sempre sorvegliato da un preposto per il normale periodo di addestramento.