Addetti Primo Soccorso
Il “primo soccorso” comprende una serie di manovre, azioni e interventi eseguiti immediatamente sulla vittima di un incidente o di un malore, in attesa dell’arrivo degli operatori sanitari.
Nel contesto aziendale, il primo soccorso è finalizzato a rispondere prontamente a situazioni di emergenza sanitaria sul luogo di lavoro. Un’organizzazione efficiente delle squadre di emergenza riveste un ruolo cruciale, poiché può influire positivamente su diverse fronti, tra cui:
- Riduzione dei tempi di intervento del sistema sanitario nazionale;
- Fornitura di informazioni accurate ai medici intervenuti per assistere la persona coinvolta in caso di malore o infortunio;
- Prevenzione di manovre errate durante le operazioni di soccorso sull’infortunato.
Chi organizza il Primo Soccorso?
L’istituzione della squadra di emergenza rappresenta un dovere del datore di lavoro, come sancito dall’articolo 45 del Decreto Legislativo 81/2008. Questo articolo stabilisce che “il datore di lavoro, considerando la natura delle attività e le dimensioni dell’azienda o dell’unità produttiva e, sentito il parere del medico competente se designato, adotta le misure necessarie per il primo soccorso e l’assistenza medica d’emergenza. Si tiene conto anche della presenza di altre persone nei luoghi di lavoro, stabilendo relazioni adeguate con servizi esterni, compreso il trasporto dei lavoratori infortunati”.
Le attrezzature che devono essere presenti in azienda
Il D.M. 388/2003 obbliga tutte le aziende ad avere:
- cassetta di primo soccorso
- o un pacchetto di medicazione
I loro contenuti sono presenti nel D.M. 388/03, per quanto riguarda la cassetta di pronto soccorso può essere integrata rispetto ai rischi specifici presenti nei luoghi di lavoro, dopo aver sentito il Medico Competente.
Come vengono designati e quanti devono essere gli Addetti Primo Soccorso?
È il Datore di Lavoro a nominare gli Addetti Primo Soccorso, a norma dell’art. 18 lett. b) D.lgs. 81/2008., insieme alla consultazione del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS).
È una figura obbligatoria in tutte le aziende con almeno un dipendente o un socio lavoratore.
Il quantitativo di lavoratori designati come “addetti al primo soccorso” non è stabilito da normative specifiche, ma è definito “considerando le dimensioni e i rischi specifici dell’azienda o dell’unità produttiva”. Questa scelta tiene conto di vari fattori, come la presenza di turni di lavoro, la possibilità di assenze per malattia o ferie, e prevede una distribuzione uniforme degli addetti al primo soccorso tra i diversi reparti, aree ed edifici che costituiscono l’organizzazione aziendale. In sostanza, il numero di membri delle squadre di emergenza per il primo soccorso deve essere adeguato per assicurare una copertura costante durante gli orari lavorativi e garantire un intervento tempestivo, considerando anche l’estensione complessiva dell’azienda.
Come previsto dal cosiddetto Testo Unico della Sicurezza (D. Lgs. 81/08), i lavoratori individuati come addetti al primo soccorso non possono, se non per giustificato motivo, rifiutare la designazione.
I compiti e le responsabilità
I COMPITI:
Il ruolo principale dell’addetto alla squadra di emergenza per il primo soccorso consiste nella capacità di comunicare efficacemente con gli operatori sanitari intervenuti sul luogo dell’incidente. Questo implica fornire loro tutte le informazioni necessarie per valutare la gravità dell’infortunio.
Pertanto, l’addetto al primo soccorso deve:
- Essere in grado di identificare situazioni di emergenza sanitaria;
- Attivare tempestivamente i soccorsi;
- Riconoscere e prevenire eventuali danni evidenti o probabili dopo il trauma;
- Valutare le condizioni psico-fisiche dell’infortunato;
- Prestare assistenza all’infortunato in attesa dell’arrivo dei soccorsi;
- Conoscere le procedure di allerta del sistema di soccorso;
- Avere familiarità con i rischi specifici legati all’attività lavorativa svolta;
- Possedere conoscenze relative alle malattie rilevanti nel contesto lavorativo.
LE RESPONSABILITÀ:
L’addetto al primo soccorso è esente da responsabilità penali mentre svolge le sue funzioni, poiché opera in uno “stato di necessità”. Tuttavia, è importante notare che ciò non si applica nelle situazioni di:
- Omissione di soccorso
- Abuso di professione (evitare azioni inopportune o scorrette).
Si precisa che queste ultime responsabilità sono applicabili a chiunque si trovi di fronte a un infortunato o a una persona che richiede cure e soccorso, indipendentemente dalla nomina come addetto al primo soccorso.
La formazione per gli Addetti al Primo Soccorso
Una volta nominato dal datore di lavoro, l’addetto al primo soccorso è tenuto a partecipare a un corso formativo adeguato, la cui durata varia in base al tipo di azienda. Questi corsi di primo soccorso seguono un programma specifico identificato e dettagliato negli Allegati 3 e 4 del Decreto Ministeriale 388/2003.
La strutturazione dei corsi di Primo Soccorso segue la classificazione delle aziende indicata nel D.M. 388/03. Essi si distinguono in base all’appartenenza dell’azienda ai seguenti gruppi:
- Gruppo A,
- Gruppi B e C.
Il gruppo a cui un’azienda appartiene è determinato dal codice di tariffa INAIL, il quale consente di identificare l’indice di inabilità corrispondente, reperibile sul sito dell’INAIL.
La durata dei corsi di formazione varia dal tipo di azienda:
- Gruppo A: 16 ore
- Gruppo B e C: 12 ore
La formazione è soggetta ad aggiornamento triennale, con durata di 6 ore per il Gruppo A e 4 ore per i Gruppi B e C.

