Il Preposto
Il preposto è una persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l’attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa.
La norma riguardante il preposto
Le novità della Legge n. 215/202 riguardanti il preposto sono:
- l’obbligo di identificazione del preposto attraverso idonea nomina;
- il preposto dovrà interrompere temporaneamente, se necessario, il funzionamento di un macchinario che segnali delle disfunzioni;
- nell’ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto o subappalto, i datori di lavoro appaltatori e subappaltatori devono indicare espressamente al datore di lavoro committente il personale che svolge la funzione di preposto;
- formazione del preposto non più quinquennale ma biennale.
La norma introduce quindi nuovi obblighi per il preposto, che vanno ad aggiungersi a quelli già previsti all’articolo 19 del T.U. Dunque, in presenza di “non conformità comportamentali in ordine alle disposizioni e istruzioni impartite dal datore di lavoro e dirigenti ai fini della protezione collettiva e individuale”, il preposto alla sicurezza è ora tenuto a:
- intervenire per modificare il comportamento non conforme, fornendo le necessarie indicazioni di sicurezza;
- interrompere l’attività del lavoratore e informare i superiori diretti, in caso di mancata attuazione delle disposizioni o di persistenza dell’inosservanza;
- se necessario, nel caso rilevi deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro (e di ogni condizione di pericolo), interrompere temporaneamente l’attività e segnalare tempestivamente le non conformità al datore di lavoro e al dirigente.
Con riferimento a questo nuovo testo della lettera a) dell’art.19 D.Lgs.81/08, la Relazione della Commissione d’Inchiesta sottolinea che “le grandi novità rispetto al vecchio testo consistono nell’aver introdotto, tra gli obblighi di vigilanza e di sovrintendenza, l’intervento diretto del preposto sul lavoratore per fargli «modificare il comportamento non conforme, fornendo le necessarie indicazioni di sicurezza» e «l’interruzione» da parte del preposto «dell’attività del lavoratore, in caso di mancata attuazione delle disposizioni a lui impartite o di persistenza della inosservanza».”
La nomina del preposto è obbligatoria?
Tra gli obblighi del datore di lavoro indicati nel Testo Unico, non spicca quello di nominare un preposto. Ci sono poi delle situazioni in cui è obbligatorio nominare un preposto alla sicurezza. Questo vale per aziende che prevedono:
- montaggio e smontaggio di ponteggi, paratoie, cassoni e altre opere provvisionali
- lavori di demolizione
- lavori in spazi confinati
- installazione di segnaletiche stradali.
Come già detto, la nomina del preposto non è obbligatoria. Possono essere considerati preposti anche soggetti non investiti di incarichi formali, ovvero che ricoprono il ruolo senza essere stati esplicitamente incaricati dal datore di lavoro. Questo è possibile grazie a quello che il Testo Unico indica come Principio di Effettività.
Cosa fa il preposto?
Il preposto ha la responsabilità di sorvegliare e vigilare addetti alle varie attività sui luoghi di lavoro in modo che esse vengano svolte garantendo la massima salute e sicurezza. Perciò il suo ruolo è stabilito da altri, ovvero non è lui in prima persona a individuare le misure di sicurezza da applicare, comunque è tenuto a seguire degli specifici corsi di formazione sull’argomento.
Gli obblighi del preposto sono inseriti nel Testo Unico in materia di salute e sicurezza sul lavoro e sono:
- assicurarsi che i lavoratori esposti al rischio grave e specifico procedano all’ attuazione delle misure di sicurezza a oro imposte;
- deve segnalare tempestivamente al datore di lavoro situazioni di emergenza e dare istruzioni su come risolverle;
- informare i superiori circa le inosservanze da parte dei lavoratori che non utilizzano i dispositivi di protezione individuale o adottano comportamenti scorretti;
- assicurarsi che solo i lavoratori che abbiano ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone in cui è presente un rischio grave;
- fornire le indicazioni affinché i lavoratori abbandonino il posto di lavoro in presenza di pericolo grave e immediato;
- informare i lavoratori esposti a rischi circa le disposizioni per contenerli e ridurre il numero degli infortuni fino allo zero;
- assicurarsi che i mezzi, le attrezzature e i dispositivi di sicurezza siano funzionanti e comunicare ai datori di lavoro eventuali deficienze.
Le sanzioni
Se il preposto non rispetta i suoi obblighi, è tenuto a pagare sanzioni e rischia addirittura l’arresto:
- se non assume la responsabilità del controllo dei lavoratori, segnalando possibili inadempimenti, nel caso in cui, anche in presenza di un pericolo grave e immediato lui inviti i lavoratori a tornare alle postazioni oppure qualora non segnali le inefficienze dei mezzi e dei dispositivi di protezione, egli rischia l’arresto da uno a tre mesi oppure un’ammenda da 500 a 2.000 euro
- se non si assume le responsabilità circa l’evacuazione degli edifici e la comunicazione con gli impiegati in presenza di un pericolo grave ed immediato, oppure non informa i colleghi sulla presenza di un pericolo, egli rischia l’arresto sino a un mese o l’ammenda da 300 a 900 euro
- in caso di mancata formazione che insegnano le apposite competenze per l’ incarico di preposto, egli rischia un’ammenda da 300 a 900 euro.
Una formazione adeguata
Per portare a termine i suoi compiti, il preposto deve ricevere formazione circa la salute e la sicurezza sui luoghi di lavoro. E’ il datore di lavoro il primo responsabile della preparazione di questa figura in azienda. In particolare, i corsi di formazione si concentrano su contenuti specifici:
- principali soggetti coinvolti nei servizi per la sicurezza sul luogo di lavoro e nel servizio di prevenzione e protezione e i relativi obblighi
- definizione e individuazione dei fattori di rischio;
- come si svolge la valutazione dei rischi;
- come individuare le misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione.
Nuova lettera all’interno del Testo Unico
Veniamo ora alla nuova lettera f-bis) aggiunta ex novo all’interno dell’art.19 del Testo Unico, secondo la quale il preposto, deve obbligatoriamente, “in caso di rilevazione di deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e di ogni condizione di pericolo rilevata durante la vigilanza, se necessario, interrompere temporaneamente l’attività e, comunque, segnalare tempestivamente al datore di lavoro e al dirigente le non conformità rilevate”.
Secondo la Commissione del Senato, la lettera f-bis) aggiunta all’articolo 19 del D.Lgs.81/08 dalla Legge 17 dicembre 2021 n. 215 “richiede al preposto da un lato un comportamento proattivo e se necessario interruttivo con riferimento alle «deficienze dei mezzi e delle attrezzature e di ogni condizione di pericolo», e dall’altro di adempiere all’obbligo aggiuntivo di «segnalare tempestivamente al datore di lavoro e dirigente le non conformità rilevate» ai fini di un loro intervento risolutivo.”
E – prosegue la Relazione sul punto – “ovviamente, sia le non conformità comportamentali rilevate, sia le deficienze dei mezzi e delle attrezzature devono essere state oggetto della formazione specifica ricevuta dal preposto (articolo 1, lettera g)).”
Fatte tali premesse, a questo punto la Commissione d’Inchiesta precisa che “la riforma introdotta dalla legge n.215 del 2021, che ha modificato il tipo di intervento richiesto dal legislatore al preposto nel caso che rilevi delle non conformità comportamentali dei lavoratori o non conformità di ambienti, macchine e attrezzature, non ha però modificato gli aspetti generali dell’istituto della vigilanza sotto il profilo organizzativo.”
In tal senso, “infatti, la riforma non ha innovato le regole in ordine al numero dei preposti che devono essere individuati dai datori di lavoro o dai dirigenti, né ha modificato la natura della vigilanza in ordine ai tempi da dedicare alle attività di controllo.”
La Relazione specifica che “nel primo caso, con riferimento al numero dei preposti da individuare, la materia continua ad essere completamente demandata alle scelte gestionali ed organizzative dei datori di lavoro e dei dirigenti, i quali potranno ampliare o diminuire il numero dei preposti sia sulla base della pericolosità delle lavorazioni da effettuare, pericolosità che deve essere ricavata dai documenti di valutazione dei rischi sia sulla base della concreta organizzazione di tale attività.”
Secondo la Commissione del Senato, per quanto concerne poi i “tempi da dedicare alle attività di controllo e, quindi, anche in ordine alla frequenza dei controlli da effettuare, la materia è demandata alle scelte gestionali ed organizzative dei datori di lavoro e dirigenti i quali, come nel primo caso, dovranno decidere tenendo conto della pericolosità delle lavorazioni da controllare.”
Un ultimo passaggio del documento che richiamiamo qui (ultimo ma assai importante, al fine di evitare i fraintendimenti nei quali a volte capita di imbattersi) è il seguente: “rimane, in ogni caso, confermato che un lavoratore non può essere il preposto di sé stesso, per cui, nel caso di una impresa con un solo lavoratore il ruolo di preposto dovrà essere svolto dal suo datore di lavoro.”
E, a seguire, la Relazione della Commissione d’Inchiesta precisa che, “anche nel caso di un lavoratore o più lavoratori che normalmente vengano inviati ad effettuare lavori fuori sede senza un preposto, il datore di lavoro o i dirigenti dovranno organizzare un sistema di vigilanza random a cura di un preposto itinerante, in mancanza del quale l’obbligo di vigilanza di cui all’articolo 19, che è un obbligo irrinunciabile, ricadrà sui dirigenti o sullo stesso datore di lavoro.”
Non si dimentichi infatti che, come ricordato dalla giurisprudenza, ai sensi dell’art.18 D.Lgs.81/08 “il datore di lavoro può assolvere all’obbligo di vigilare sull’osservanza delle misure di prevenzione adottate attraverso la preposizione di soggetti a ciò deputati e la previsione di procedure che assicurino la conoscenza da parte sua delle attività lavorative effettivamente compiute e delle loro concrete modalità esecutive, in modo da garantire la persistente efficacia delle misure di prevenzione scelte a seguito della valutazione dei rischi (Sez.4, n.14915 del 19/02/2019, Arrigoni, Rv.275577).” (Cassazione Penale, Sez.IV, 17 gennaio 2020 n.1683).
In un’altra pronuncia la Suprema Corte chiarisce poi, con riferimento all’obbligo di vigilanza gravante sul datore di lavoro e sul dirigente, che, “quanto alle concrete modalità di adempimento dell’obbligo di vigilanza esse non potranno essere quelle stesse riferibili al preposto ma avranno un contenuto essenzialmente procedurale, tanto più complesso quanto più elevata è la complessità dell’organizzazione aziendale (e viceversa).” (Cassazione Penale, Sez.IV, 4 aprile 2019 n.14915.)