Valutazione rischio rumore
Nell’articolo 187 D.lgs. 81/08 si indica che il capo II “determina i requisiti minimi per la protezione dei lavoratori contro i rischi per la salute e la sicurezza derivanti dall’esposizione al rumore durante il lavoro in particolare per l’udito”. Nel Capo II sono presenti i criteri valutativi validi per gli effetti uditivi del rumore.
In caso di superamento dei valori inferiori
In caso di superamento solo dei valori inferiori d’azione il datore di lavoro mette a disposizione dei lavoratori i DPI uditivi e, su loro richiesta o qualora il Medico Competente ne rilevi la necessità, estende la sorveglianza sanitaria. Inoltre, il datore di lavoro provvede affinché i lavoratori vengano informati e formati sui rischi connessi all’esposizione al rumore.
In caso di superamento dei valori superiori
In caso di superamento solo dei valori superiori d’azione il datore di lavoro sottopone i lavoratori a sorveglianza sanitaria e limita l’accesso alle aree dove i lavoratori possono essere esposti a livelli di rumore superiori a detto valore, mediante apposizione di segnaletica di sicurezza e/o delimitazione. Inoltre, il datore di lavoro fornisce ai lavoratori i DPI uditivi, si accerta che vengano indossati ed elabora ed applica un programma di misure tecniche ed organizzative volte a ridurre l’esposizione al rumore.
I valori limite
I valori limite di esposizione rappresentano i livelli che non devono essere superati, tenendo conto dell’attenuazione prodotta dai DPI uditivi. Se nonostante l’adozione di misure tecniche ed organizzative l’esposizione permane oltre detti valori, il datore di lavoro individua le cause del superamento, modifica le misure di prevenzione e protezione e adotta misure immediate per ricondurre l’esposizione entro i valori limite di esposizione.
Qual è l’obiettivo della valutazione?
L’obiettivo della valutazione “non è la mera quantificazione (misura) dell’esposizione/rischio ma la sua riduzione e la messa in atto di adeguate misure di prevenzione per tutte le lavoratrici e i lavoratori esposti o potenzialmente esposti nel corso del tempo”. E le misure “devono essere tali da rimanere efficaci negli anni che intercorrono tra una valutazione e la successiva.