Valutazione rischio stress da lavoro correlato
Dal 31/12/2010 entra in vigore l’obbligo di valutazione del rischio da stress lavoro-correlato. Tale obbligo di valutazione è stato introdotto esplicitamente nell’art. 28 del D. Lgs. 81/08, nel quale si prevede che il datore di lavoro valuti tutti i rischi “[…] tra i quali anche quelli collegati allo stress lavoro-correlato, secondo i contenuti dell’accordo europeo del 8/10/2004 […]”.
Cos’è lo stress da lavoro correlato?
Lo stress legato al lavoro rappresenta un rischio non certo nuovo, vista la copiosa letteratura scientifica in merito, ma sicuramente emergente, per la diffusione che sta assumendo in ambito europeo. Le ricerche hanno, inoltre, valutato anche la ricaduta economica sulle aziende e sulle economie nazionali.
Nell’Accordo europeo sullo stress sul lavoro dell’8 ottobre 2004, citato dal D.Lgs. 81/08, lo stress è definito come “uno stato che si accompagna a malessere e disfunzioni fisiche, psicologiche o sociali e che deriva dal fatto che le persone non si sentono in grado di superare i gap rispetto alle richieste o alle attese nei loro confronti. L’individuo è capace di reagire alle pressioni a cui è sottoposto nel breve termine, e queste possono essere considerate positive, ma di fronte ad una esposizione prolungata a forti pressioni egli avverte grosse difficoltà di reazione”.
Che compito ha il Datore di Lavoro?
Il Testo Unico della Sicurezza, modificato dal cosiddetto correttivo D. Lgs. 106/09, prevede che la valutazione dello stress lavoro-correlato sia effettuata nel rispetto delle indicazioni elaborate dalla Commissione Consultiva Permanente per la Salute e Sicurezza sul Lavoro che, in data 18/11/2010, ha emanato una lettera circolare in ordine alla approvazione delle indicazioni necessarie alla valutazione del rischio da stress lavoro correlato: la valutazione del rischio da stress lavoro correlato pertanto dovrà essere eseguita in conformità alle indicazione reperibili in tale documento.
Se il problema dello stress da lavoro è identificato come un rischio presente in azienda, bisogna agire per prevenirlo, eliminarlo o ridurlo. La responsabilità di stabilire le misure adeguate da adottare spetta al datore di lavoro.
In linea generale il processo di valutazione dei rischi si articola in tre fasi:
- identificazione dei pericoli,
- stima del rischio (valutazione preliminare/valutazione semplificata),
- valutazione approfondita
In base all’esito di questo processo vengono adottati interventi di eliminazione o riduzione del rischio e una successiva rivalutazione di verifica dei cambiamenti ottenuti.