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PATENTE A CREDITI: LA SOSPENSIONE DELLA PATENTE

Torniamo ora alla circolare INL del 23 settembre 2024 e ci soffermiamo, brevemente, sul provvedimento cautelare di sospensione della patente.

Si indica che ai sensi dell’art. 27, comma 5, del D.lgs. n. 81/2008, come modificato dal decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19 e dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, ‘se nei cantieri (…) si verificano infortuni da cui deriva la morte del lavoratore o un’inabilità permanente, assoluta o parziale, l’Ispettorato nazionale del lavoro può sospendere, in via cautelare, la patente di cui al presente articolo fino a dodici mesi. Avverso il provvedimento di sospensione è ammesso ricorso ai sensi e per gli effetti dell’articolo 14, comma 14’.

La circolare segnala che il DM 132/2024 introduce una “disciplina di dettaglio sul provvedimento di sospensione stabilendo anzitutto che il provvedimento è adottato ‘dall’Ispettorato del lavoro territorialmente competente’”: il provvedimento “va dunque rimesso al Direttore dell’Ispettorato d’area metropolitana o all’Ispettorato territorialmente competente in relazione al luogo dove si è verificato l’evento infortunistico”. E gli Uffici territoriali, “prima di adottare il provvedimento, possono chiedere che la Direzione centrale vigilanza e sicurezza sul lavoro esprima un parere, non vincolante, sulla proposta di provvedimento”.

Si ricorda che i presupposti per l’adozione del provvedimento, sempre con riferimento al DM 132/2024, sono dati dal verificarsi di infortuni:

  • ‘da cui deriva la morte di uno o più lavoratori imputabile al datore di lavoro, al suo delegato ai sensi dell’articolo 16 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 ovvero al dirigente di cui all’articolo 2, comma 1, lett. d), del medesimo D.lgs. n. 81/2008, almeno a titolo di colpa grave’;
  • ‘da cui deriva l’inabilità permanente di uno o più lavoratori o una irreversibile menomazione suscettibile di essere accertata immediatamente, imputabile ai medesimi soggetti di cui al comma 1 almeno a titolo di colpa grave’.

Si segnala poi che l’attività di indagine sugli eventi infortunistici che possono determinare la sospensione della patente a crediti “compete anche al personale diverso da quello dell’Ispettorato nazionale del lavoro tant’è che, secondo il D.M., ‘l’accertamento degli elementi oggettivi e soggettivi della fattispecie finalizzato all’adozione del provvedimento (…) tiene conto, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 2700 del codice civile, dei verbali redatti da pubblici ufficiali intervenuti sul luogo e nelle immediatezze del sinistro, nell’esercizio delle proprie funzioni’.

In particolare, le indagini dovranno “incentrarsi anzitutto sul nesso causale tra l’evento infortunistico e il comportamento, commissivo od omissivo, tenuto dal datore di lavoro, dal delegato o dal dirigente”. E pur tenendo conto che “l’accertamento definitivo del reato è sempre rimesso alla A. G.” (autorità giudiziaria), l’organo accertatore “dovrà acquisire ogni elemento utile ad individuare l’esistenza di una responsabilità diretta ‘almeno a titolo di colpa grave’ di uno o più dei soggetti indicati secondo il criterio del ‘più probabile che non’, fermo restando che, laddove tali responsabilità non siano del tutto chiare e richiedano approfondimenti che possono essere effettuati solo nell’ambito di un procedimento giudiziario, la sospensione non potrà essere adottata”.

A tal fine – continua la circolare – “in linea generale, va ricordato che la ‘colpa grave’ è una forma di responsabilità che va oltre la semplice colpa, caratterizzata da una marcata violazione dei doveri di diligenza, specificamente connessi alla prevenzione dei rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori. In particolare:

  • per quanto concerne il grado di negligenza, la colpa grave implica un comportamento che si discosta notevolmente da ciò che è considerato ragionevole e diligente;
  • per quanto concerne la violazione delle norme di sicurezza, la colpa grave si concretizza nella violazione evidente e sostanziale di specifiche norme prevenzionistiche da adottare e ciò può includere, ad esempio, il mancato rispetto delle procedure obbligatorie, l’omissione di misure di protezione necessarie o il non aver fornito istruzioni e formazione ai lavoratori;
  • per quanto concerne la consapevolezza del rischio, un aspetto importante della colpa grave è che il responsabile era, o avrebbe dovuto essere, pienamente consapevole del rischio a cui esponeva i lavoratori e pertanto la colpa grave si manifesta quando il soggetto agisce (o omette di agire) con una coscienza chiara del pericolo ma senza adottare le specifiche misure volte a prevenire il rischio che ha determinato l’evento infortunistico”.

In definitiva “solo laddove siano state accertate tutte le condizioni ivi indicate, ivi compreso il requisito della gravità della condotta, il provvedimento potrà essere adottato”.

Laddove, invece, “dall’istruttoria amministrativa non emergano tutti i presupposti per l’annullamento, il competente Ispettorato archivierà la pratica unitamente a una apposita relazione agli atti dell’Ufficio”.

La circolare 4/2024 si sofferma poi, in particolare, sulla sospensione in caso di evento infortunistico mortale.

Infatti il DM n. 132 del 18 settembre 2024 stabilisce che “la sua adozione ‘è obbligatoria, fatta salva la diversa valutazione dell’Ispettorato adeguatamente motivata’. Ne deriva che, ferma restando la sussistenza delle condizioni già indicate, la

sospensione è normalmente adottata, a meno che dall’adozione del provvedimento e, quindi, dalla cessazione delle attività in corso non possano derivare situazioni di grave rischio per i lavoratori o per i terzi o comunque per la pubblica incolumità”.

E i motivi “che hanno suggerito di non adottare il provvedimento, pur in presenza dei relativi presupposti, dovranno essere oggetto di una relazione agli atti dell’Ufficio”.

Si parla poi della sospensione in caso di inabilità permanente.

Si indica che la sospensione “derivante da un evento infortunistico che dà luogo a una inabilità permanente non può prescindere da un provvedimento di riconoscimento della stessa inabilità da parte dell’INAIL, il quale dovrà comunicare alla competente sede dell’Ispettorato le proprie determinazioni, unitamente ad ogni informazione utile a definire eventuali responsabilità in capo al datore di lavoro, al delegato o al dirigente”. E la disposizione richiama anche l’ipotesi di una ‘irreversibile menomazione suscettibile di essere accertata immediatamente’; trattasi dei casi in cui non è indispensabile attendere il provvedimento di riconoscimento della inabilità permanente – ad esempio in caso di perdita di un arto – che sarà utile esclusivamente ai fini della individuazione del grado della inabilità. In tal caso il competente Ispettorato non dovrà necessariamente attendere l’adozione del suddetto provvedimento da parte dell’INAIL ai fini della sospensione della patente, a meno che non si ritenga che lo stesso sia necessario a consentire una più adeguata valutazione, unitamente alla responsabilità per ‘colpa grave’, della durata della sospensione”.

Si segnala anche che il provvedimento di sospensione a seguito di inabilità permanente “presenta poi maggiori caratteri di discrezionalità”.

Il DM 132/2024 stabilisce infatti che ‘la sospensione può essere adottata se le esigenze cautelari non sono soddisfatte mediante il provvedimento di cui all’articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 o all’articolo 321 del codice di procedura penale’. In altri termini, “non si provvederà a sospendere la patente ogniqualvolta il cantiere interessato sia stato già oggetto di un provvedimento di sospensione ai sensi dell’art. 14 del D.lgs. n. 81/2008, adottata sia per violazioni prevenzionistiche, sia in ragione dell’impiego di lavoratori ‘in nero’ e/o di un provvedimento di sequestro preventivo da parte della Autorità giudiziaria ai sensi dell’art. 321 c.p.p., a meno che detti provvedimenti, in relazione all’effettivo rischio che ha determinato l’evento infortunistico, siano del tutto inadeguati a prevenire il ripetersi di eventi infortunistici”.

Tratto da Punto Sicuro

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