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DL 159/2025: novità su protezione delle cadute dall’alto, DPI e scale verticali

Le novità del decreto-legge 31 ottobre 2025, n. 159 in materia di dispositivi di protezione individuale e prevenzione delle cadute. Focus su DPI, sistemi di protezione delle cadute dall’alto e scale verticali permanenti.

In questi giorni molti articoli e commenti sono dedicati al nuovo  decreto-legge 31 ottobre 2025, n. 159 recante “Misure urgenti per la tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro e in materia di protezione civile”, misure che su PuntoSicuro abbiamo iniziato a presentare, in precedenti articoli, già partendo dalla bozza del testo approvato il 28 ottobre dal Consiglio dei Ministri.

Ricordiamo, innanzitutto, che il decreto è entrato in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale (il 31 ottobre 2025) e dovrà essere convertito in legge dal Parlamento entro 60 giorni, altrimenti decade e perde efficacia sin dall’inizio. E, come spesso accaduto in passato, in fase di conversione in legge sarà possibile introdurre altre novità e modifiche al testo originario.

Abbiamo già raccontato in vari articoli le novità del DL relative al badge digitale, alla patente a crediti, alle norme tecniche, alle tutele degli studenti, al potenziamento della vigilanza, alle novità per il volontariato e per la rilevazione dei mancati infortuni e alla sorveglianza sanitaria.

Ci soffermiamo oggi sulle novità che riguardano i dispositivi di protezione individuale (DPI) e alcune specifiche attrezzature con particolare riferimento ai seguenti argomenti:

  • Le novità del DL 159/2025: dispositivi di protezione individuale
  • Le novità del DL 159/2025: sistemi di protezione delle cadute dall’alto
  • Le novità del DL 159/2025: sicurezza delle scale verticali permanenti

Le novità del DL 159/2025: dispositivi di protezione individuale

In questo nuovo approfondimento delle modifiche che il DL 159/2025 ha apportato al Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro ( D. Lgs. 81/2008), ci soffermiamo, in merito ai DPI, sull’articolo 5 DL relativo a “Interventi in materia di prevenzione e di formazione”.

Al punto g) del comma 1 dell’articolo si ribadisce l’obbligo per il datore di lavoro di mantenimento in efficienza e igiene dei dispositivi di protezione individuale (DPI) con particolare attenzione anche agli indumenti di lavoro che assumono la caratteristica di DPI.

Si tratta di una modifica all’articolo 77 (Obblighi del datore di lavoro), comma 4 del Testo Unico: la lettera a) del comma 4 è sostituita (praticamente aggiungendo una frase rispetto al testo precedente).

Riprendiamo la prima parte del comma 4 con le modifiche operate (in grassetto)

4. Il datore di lavoro:

a) mantiene in efficienza i DPI e ne assicura le condizioni d’igiene, mediante la manutenzione, le riparazioni e le sostituzioni necessarie e secondo le eventuali indicazioni fornite dal fabbricante; tale obbligo si applica anche per specifici indumenti di lavoro che assumono la caratteristica di DPI, previa loro individuazione attraverso la valutazione dei rischi;

(…)

Questa la lettera a) sostituita: a) mantiene in efficienza i DPI e ne assicura le condizioni d’igiene, mediante la manutenzione, le riparazioni e le sostituzioni necessarie e secondo le eventuali indicazioni fornite dal fabbricante

Le novità del DL 159/2025: sistemi di protezione delle cadute dall’alto

Veniamo ora ad alcune modifiche in materia di sistemi di protezione delle cadute dall’alto.

Abbiamo ancora a che fare con le modifiche operate dall’articolo 5 del DL al Testo Unico.

Al punto i) si indica che l’articolo 115 (Sistemi di protezione contro le cadute dall’alto) del Titolo IV del D.Lgs. 81/2008 è integralmente sostituito. E il nuovo articolo, rispetto alla precedente versione, non solo ribadisce la priorità delle misure collettive (nell’articolo si parla di parapetti e reti di sicurezza), ma definisce più chiaramente le tipologie di sistemi di protezione individuale ( sistemi di trattenuta, sistemi di posizionamento sul lavoro, sistemi di accesso mediante funi e sistemi di arresto caduta).

Riprendiamo integralmente il nuovo articolo 115 del Testo Unico:

Articolo 115 – Sistemi di protezione contro le cadute dall’alto

1. Nei lavori in quota i sistemi di protezione collettiva a cui dare priorità rispetto ai sistemi di protezione individuale, come previsto all’articolo 111 comma 1, lettera a), in via prioritaria, sono:

  1. parapetti;
  2. reti di sicurezza.

2. Qualora non sia stato possibile attuare quanto previsto al comma 1, è necessario che i lavoratori utilizzino sistemi di protezione individuale idonei per l’uso specifico quali:

  1. sistemi di trattenuta;
  2. sistemi di posizionamento sul lavoro;
  3. sistemi di accesso e di posizionamento mediante funi;
  4. sistemi di arresto caduta.

3. Nella scelta dei sistemi di protezione individuale è prioritario procedere alla scelta dei sistemi di cui al comma 2, lettere a), b) e c) rispetto al sistema di cui alla lettera d) del medesimo comma 2.

4. I sistemi di cui al comma 2, costituiti da un dispositivo di presa del corpo e da un sistema di collegamento, devono essere assicurati a un punto di ancoraggio sicuro.

5. I sistemi di cui al comma 2 lettera c) devono rispettare quanto previsto all’articolo 111, comma 4 e all’articolo 116.

Le novità del DL 159/2025: sicurezza delle scale verticali permanenti

Infine, ci soffermiamo, sempre con riferimento all’articolo 5 del DL 159/2025, sulla sicurezza di un’attrezzatura importante per garantire l’accesso sicuro a edifici, infrastrutture e impianti e: le scale verticali permanenti. Ricordiamo, a questo proposito, che è stata pubblicata nel 2024 una norma tecnica, la UNI 11962, che introduce standard chiari per le scale verticali permanenti, con o senza gabbia, utilizzate in contesti a rischio di caduta dall’alto.

La modifica riguarda l’articolo 113 (Scale) del Testo Unico dove il comma 2 è completamente sostituito e ora fa riferimento, oltre che alla gabbia di sicurezza, anche ai sistemi di protezione individuale contro le cadute dall’alto.

Prima di inserire il nuovo comma 2 riprendiamo il comma sostituito per rendere più evidenti le modifiche anche terminologiche.

Questo è il vecchio comma 2:

Le scale a pioli di altezza superiore a m 5, fissate su pareti o incastellature verticali o aventi una inclinazione superiore a 75 gradi, devono essere provviste, a partire da m 2,50 dal pavimento o dai ripiani, di una solida gabbia metallica di protezione avente maglie o aperture di ampiezza tale da impedire la caduta accidentale della persona verso l’esterno. La parete della gabbia opposta al piano dei pioli non deve distare da questi più di cm 60. I pioli devono distare almeno 15 centimetri dalla parete alla quale sono applicati o alla quale la scala è fissata. Quando l’applicazione della gabbia alle scale costituisca intralcio all’esercizio o presenti notevoli difficoltà costruttive, devono essere adottate, in luogo della gabbia, altre misure di sicurezza atte ad evitare la caduta delle persone per un tratto superiore ad un metro.

Riprendiamo, infine, i primi due commi dell’articolo con le modifiche operate dal DL 159/2025:

Articolo 113 – Scale

 

1. Le scale fisse a gradini, destinate al normale accesso agli ambienti di lavoro, devono essere costruite e mantenute in modo da resistere ai carichi massimi derivanti da affollamento per situazioni di emergenza. I gradini devono avere pedata e alzata dimensionate a regola d’arte e larghezza adeguata alle esigenze del transito. Dette scale ed i relativi pianerottoli devono essere provvisti, sui lati aperti, di parapetto normale o di altra difesa equivalente. Le rampe delimitate da due pareti devono essere munite di almeno un corrimano.

 

2. Le scale verticali permanenti di altezza superiore a 2 metri, aventi una inclinazione superiore a 75 gradi, fissate ad un supporto e utilizzate come mezzo di accesso devono essere provviste, in alternativa, in base alla valutazione del rischio, di un sistema di protezione individuale contro le cadute dall’alto di cui all’articolo 115 o di una gabbia di sicurezza. I pioli devono distare almeno 15 centimetri dalla parete alla quale sono applicati o alla quale la scala è fissata. Nel caso di adozione della gabbia di sicurezza la medesima deve essere dotata di maglie o aperture di ampiezza tale da impedire la caduta accidentale della persona verso l’esterno. La parete della gabbia opposta al piano dei pioli non deve distare da questi più di cm 60.

(…)

Rimandiamo, in conclusione, alla lettura integrale del testo del DL 159/2025, su cui torneremo per altri approfondimenti sulle varie modifiche apportate al D.Lgs. 81/2008, e alla lettura dei nostri articoli di presentazione delle novità del decreto-legge.

Tratto da Punto Sicuro

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