Il manuale d’uso e manutenzione dei macchinari: pronunce di Cassazione
Le principali omissioni fotografate dalle sentenze nell’applicazione da parte dei datori di lavoro delle istruzioni dei fabbricanti nelle fasi di installazione, utilizzo e manutenzione delle attrezzature e nella formazione degli operatori.
Il D.Lgs.81/08 include, tra le misure generali di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro elencate dall’art.15, anche “le istruzioni adeguate ai lavoratori” (lett.q) e “la regolare manutenzione di ambienti, attrezzature, impianti, con particolare riguardo ai dispositivi di sicurezza in conformità alla indicazione dei fabbricanti” (lett.z).
L’art.70 del medesimo decreto (“Requisiti di sicurezza”), poi, prevede che, “salvo quanto previsto al comma 2, le attrezzature di lavoro messe a disposizione dei lavoratori devono essere conformi alle specifiche disposizioni legislative e regolamentari di recepimento delle direttive comunitarie di prodotto.”
Correlato all’art.70 è poi l’art.71 c.4 del D.Lgs.81/08 (“Obblighi del datore di lavoro”), il quale dispone che “il datore di lavoro prende le misure necessarie affinché:
a) le attrezzature di lavoro siano:
1) installate ed utilizzate in conformità alle istruzioni d’uso;
2) oggetto di idonea manutenzione al fine di garantire nel tempo la permanenza dei requisiti di sicurezza di cui all’articolo 70 e siano corredate, ove necessario, da apposite istruzioni d’uso e libretto di manutenzione;
3) assoggettate alle misure di aggiornamento dei requisiti minimi di sicurezza stabilite con specifico provvedimento regolamentare adottato in relazione alle prescrizioni di cui all’articolo 18, comma 1, lettera z) […]”.
In attesa del subentro del nuovo regime normativo contenuto nel Regolamento (UE) 2023/1230 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 giugno 2023, che diverrà operativo dall’anno prossimo (salvo per alcune specifiche materie che qui non sono oggetto di analisi), il D.Lgs.17/2010 – recante attuazione della direttiva 2006/42/CE, relativa alle macchine e che modifica la direttiva 95/16/CE relativa agli ascensori – all’art.3 c.3 lett.c) prevede che “il fabbricante o il suo mandatario, prima di immettere sul mercato ovvero mettere in servizio una macchina:
a) si accerta che soddisfi i pertinenti requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute indicati nell’allegato I;
b) si accerta che il fascicolo tecnico di cui all’allegato VII, parte A, sia disponibile;
c) fornisce in particolare le informazioni necessarie, quali ad esempio le istruzioni”.
L’Allegato I al D.Lgs.17/2010, poi, al punto 1.7.4 (“Istruzioni”) – cui si rinvia per il dettaglio – specifica che “ogni macchina deve essere accompagnata da istruzioni per l’uso nella o nelle lingue comunitarie ufficiali dello Stato membro in cui la macchina è immessa sul mercato e/o messa in servizio”, stabilendo anche i principi in base ai quali tali istruzioni devono essere elaborate.
Sottolineo in particolare che, secondo tale disposizione, “il contenuto delle istruzioni non deve riguardare soltanto l’uso previsto della macchina, ma deve tener conto anche dell’uso scorretto ragionevolmente prevedibile” e che, “in caso di macchine destinate all’utilizzazione da parte di operatori non professionali, la redazione e la presentazione delle istruzioni per l’uso devono tenere conto del livello di formazione generale e della perspicacia che ci si può ragionevolmente aspettare da questi operatori.”
Si consideri inoltre che, tra le numerose informazioni che “ciascun manuale di istruzioni deve contenere, se del caso”, sulla base di tale Allegato I, vi sono anche: “d) una descrizione generale della macchina; e) i disegni, i diagrammi, le descrizioni e le spiegazioni necessari per l’uso, la manutenzione e la riparazione della macchina e per verificarne il corretto funzionamento; f) una descrizione del o dei posti di lavoro che possono essere occupati dagli operatori; g) una descrizione dell’uso previsto della macchina; h) le avvertenze concernenti i modi nei quali la macchina non deve essere usata e che potrebbero, in base all’esperienza, presentarsi”.
Vediamo a questo punto quali siano le principali criticità legate nella pratica all’attuazione concreta di tali disposizioni, così come fotografate dalle recenti sentenze della Corte di Cassazione.
Partiamo anzitutto da una pronuncia del mese scorso ( Cassazione Penale, Sez.III, 12 marzo 2026 n.9573), con cui la Corte ha confermato la condanna di un datore di lavoro per aver messo nella disponibilità dei lavoratori una graffiatrice industriale senza i dispositivi previsti dal manuale d’uso.
L’imputato ha proposto ricorso in Cassazione, “evidenziando come la sentenza confonda le “istruzioni d’uso” (della macchina graffatrice), la cui tenuta è obbligatoria, con il “manuale d’uso” dell’attrezzatura o della macchina da utilizzare, predisposto dal produttore, che non necessita neppure di trasfusione nel DVR.”
Nel rigettare il ricorso e confermare la condanna dell’imputato, la Corte ha anzitutto sottolineato come “i due concetti (“istruzioni d’uso” e “manuale d’uso”) debbano essere considerati sinonimi, come emerge pacificamente dalla giurisprudenza di questa Corte in merito all’articolo 71 D.Lgs.81/2008 in parola (Sez.4, n.15778 del 26/03/2025, Corbella, n.m., in cui l’imputato è stato condannato in quanto il macchinario non era stato mantenuto come da “manuale del produttore”, essendo stata modificata l’originaria configurazione, e in quanto la macchina non era utilizzata secondo le istruzioni d’uso, dal momento che era sprovvista delle protezioni gialle in forato previste dal costruttore; Sez.4, n.23318 del 29/05/2025, Zampieri, n.m., in cui si evidenzia che il “manuale d’uso” del macchinario prevedeva che lo stesso dovesse essere completamente inaccessibile durante il funzionamento).”
La Cassazione ricorda, inoltre, che “questa Corte (Sez.F, n.45719 del 2 27/08/2019 Rv.277306-01), in un caso, del tutto sovrapponibile a quello in esame, in cui il datore di lavoro, pur avendo dato specifiche istruzioni sulla modalità di utilizzo di un macchinario, non aveva però fatto rispettare le indicazioni previste dal libretto di istruzioni dello stesso, ha affermato che “il datore di lavoro, quale responsabile della sicurezza dell’ambiente di lavoro, può potenziare la sicurezza di un macchinario o di una procedura di utilizzo come descritta nelle informazioni del costruttore-venditore, compatibilmente con la funzionalità dell’apparecchiatura, in modo tale da garantire un incremento delle cautele, ma deve comunque informare i lavoratori che operano sul macchinario istruendoli sulle modalità del suo utilizzo e sulle prescrizioni del manuale di funzionamento”.
Passiamo ora ad una sentenza dell’anno scorso ( Cassazione Penale, Sez.IV, 23 giugno 2025 n.23318), con cui la Corte si è pronunciata sulle responsabilità di A., in qualità di datore di lavoro, per il “reato di lesioni gravi subite dal dipendente B., rimasto ferito a un dito della mano sinistra e giudicato guaribile in tempo superiore a 40 giorni.”
All’imputato veniva contestato di aver omesso di “prendere le misure necessarie affinché l’attrezzatura di lavoro venisse installata ed utilizzata in base alle istruzioni d’uso.”
In particolare, secondo i Giudici di merito, A. “consentiva l’utilizzo del macchinario denominato “Linea completa Exeller” marca Finetech tipo Rw/01/2007 anno 2008 matricola …, sprovvista di carter posti a protezione degli organi in movimento (cinghie e pulegge, coltelli e nastro trasportatore), atti a impedire il contatto tra l’operatore e il macchinario, così che il lavoratore, al fine di rimuovere delle strisce di cartone prodotte dagli scarti di lavorazione che occludevano l’aspiratore, infilava la mano nel condotto dell’aria urtando le lame in movimento.”
Peraltro, “anche nel documento di valutazione dei rischi era stata prevista la necessità di installare il carter ed era stato fatto obbligo al datore di lavoro di proteggere tutte le parti in movimento.”
Inoltre, la sentenza specifica che “anche il manuale d’uso del macchinario prevedeva alla pag.56 lo stesso dovesse essere completamente inaccessibile durante il funzionamento e a pag.57, nel paragrafo dedicato alla sicurezza antinfortunistica, espressamente vietava assolutamente di rimuovere i carter di sicurezza o di rendere inattive le sicurezze antinfortunistiche, riferendosi non a un singolo carter, ma a più carter.”
Nel medesimo manuale d’uso, poi, “era pure previsto il divieto di eseguire riparazioni provvisorie o interventi di ripristino non conformi alle istruzioni, oppure di affidare interventi o manutenzioni e riparazione a personale non addestrato dal costruttore.”
Secondo la Cassazione, “era rimasto provato che tali divieti erano stati ampiamente disattesi, tanto che la difesa del datore di lavoro aveva virato verso il giudizio di abnormità della condotta del lavoratore.”
Tuttavia, a parere della Corte, “anche tale tattica non poteva essere accolta, posto che il lavoratore non aveva comunque ricevuto il manuale d’uso, né poteva ritenersi pacifico che l’intervento eseguito al momento dell’infortunio potesse definirsi come manutentivo, con obbligo per il lavoratore di spegnere il macchinario e richiedere l’intervento del manutentore.”
Una modalità, quest’ultima, peraltro “mai seguita dal lavoratore, che seguiva la prassi descritta già da prima dell’infortunio.”
Si consideri anche che “al lavoratore non era stata impartita la formazione specifica riferita a quel macchinario Exeller Line tipo RW/01/2007”, tanto è vero che “l’attestato di abilitazione rilasciato all’esito di un corso di formazione teorico pratico si riferiva ai lavoratori addetti alla conduzione di carrelli elevatori industriali con conducente a bordo e non il macchinario in questione.”
In sostanza, “non risultava che al lavoratore fosse stato mai consegnato il manuale d’uso, come dallo stesso lavoratore affermato”.
Secondo la Corte, in conclusione, “l’atto del lavoratore, seppure imprudente, non poteva definirsi abnorme, perché non eccentrico rispetto alle mansioni a lui specificamente attribuite nell’ambito del ciclo produttivo.”
Sempre l’anno scorso, con Cassazione Penale, Sez.IV, 23 aprile 2025 n.15778, la Corte ha confermato la condanna del datore di lavoro M., per “aver cagionato al lavoratore B., dipendente della società con mansioni di assemblatore e fattorino ed inquadramento di operaio di I livello, lesioni personali […] dalle quali derivava l’incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo pari a 60 giorni”.
Era accaduto che, il giorno dell’infortunio, l’imputato M. riferiva alle forze dell’ordine “di aver sentito delle urla di un operaio provenire dal magazzino e dalle telecamere aveva notato un altro dipendente, tale C., che correva verso la macchina di lavoro AISA PTH40, adibita allo stampo di materiale plastico, nello specifico di bottigliette di cosmetici.”
Quando “questi si era accorto che il B. era rimasto con un braccio nell’ingranaggio rotante della macchina”, una volta “premuto il pulsante di arresto, aveva provveduto a disincastrarlo e quindi a chiamare il 118 notando che il polso era schiacciato e sanguinante.”
A seguito dell’evento, “gli operanti provvedevano quindi a sottoporre a sequestro il macchinario al cui interno riscontravano la presenza di una macchia di sangue oltre ai faldoni relativi all’uso del medesimo ed al documento di valutazione dei rischi.”
Nell’ambito delle sommarie informazioni testimoniali, il lavoratore confermava “di aver ricevuto la formazione sia dal D. che dai tecnici svizzeri della AISA e riferiva di aver eseguito l’intervento sulla base dell’esperienza ma di non aver visionato specifiche procedure scritte.”
Questa la dinamica dell’infortunio: poiché “il B. si era accorto che nel macchinario si era formata una perdita di acqua da un tubicino interno”, egli, “dopo averlo fermato ed aver aperto le protezioni in plexiglas, con il joystick lungo circa 2,5 m, si era introdotto all’interno” ma, non riuscendo a vedere dove fosse la perdita d’acqua, “con la mano sinistra aveva schiacciato il tasto verde di avvio rimettendo gli ingranaggi in movimento lento.”
Così, “essendo state rimosse le protezioni in lamiera forata gialla, lo stesso veniva improvvisamente colpito al braccio destro dall’ingranaggio”.
La Cassazione precisa che il lavoratore “al momento dell’infortunio indossava non già gli abiti da lavoro ma una felpa con manica larga per evitare le piccole bruciature all’interno della macchina, trattandosi di una consuetudine implicitamente accettata e non contestata”.
Era stato accertato che “il macchinario non era stato mantenuto come da manuale del produttore, essendo stata modificata l’originaria configurazione” e che “la macchina non era utilizzata secondo le istruzioni d’uso, dal momento che era sprovvista delle protezioni gialle in forato previste dal costruttore”.
Si rilevava inoltre che “non erano state approntate procedure di comportamento derivanti dal manuale d’uso né erano stati valutati i rischi specifici che si potevano verificare nel caso di manutenzione dovuta ad inconvenienti come quello verificatosi”.
Nel rigettare il ricorso dell’imputato, la Cassazione sottolinea che “il B. non aveva comunque ricevuto una formazione idonea atteso che, pur avendo partecipato a corsi in materia di sicurezza ed essendo stato istruito dal collega più esperto, D. (l’unico ad essere titolare della certificazione di competenza per lo svolgimento dell’attività di operatore/manutentore/meccanico rilasciata dalla casa produttrice svizzera), non aveva avuto modo di consultare un manuale d’uso del macchinario in italiano dato che quello a disposizione era solo in inglese mentre quello in italiano era stato messo a disposizione solo in un secondo tempo dal datore di lavoro.”
Concludo questa breve disamina con Cassazione Civile, Sez.VI, 29 dicembre 2022 n.38056, con cui la Corte ha confermato la condanna del datore di lavoro F.N., “titolare della ditta individuale F.N. Traslochi, […] a versare all’Inail l’importo corrispondente alle prestazioni economiche erogate in relazione all’infortunio mortale verificatosi il … in danno del dipendente C.P.”.
Era stato accertato dal Tribunale e dalla Corte d’Appello che, “nell’esecuzione dei lavori di movimentazione di materiali e mobilio non erano stati presi i necessari provvedimenti affinché l’elevatore fosse installato in conformità alle istruzioni indicate nel manuale d’uso; che in particolare, i piedini di appoggio inferiori dell’elemento scala non erano stati fissati sulla pavimentazione mediante caviglie, chiodi di ancoraggio a terra o altro e che il sig. C.P., rimasto sotto l’elevatore durante il funzionamento, era rimasto schiacciato dall’improvviso cedimento dello stesso, con caduta del pianoforte oggetto del sollevamento”.
Risultava inoltre “dimostrato l’assunto che i dipendenti del F.N., tra cui il C.P., nonostante utilizzassero da anni l’elevatore, non avessero ricevuto sufficiente formazione in merito alle corrette procedure di montaggio e d’uso, anche con riferimento alla individuazione delle situazioni di rischio che un impiego scorretto di tale strumento potesse comportare”.
La Cassazione conferma l’impostazione della pronuncia d’appello, la quale “dà atto di quanto accertato dagli ispettori e cioè che “in violazione di quanto prescritto dall’art.71, comma 7, decreto legislativo 81/08, il F.N. non aveva individuato una persona specifica che si assumesse la responsabilità dell’uso dell’attrezzatura tanto che […] il C.P. per posizionare l’elevatore e per decidere il punto di appoggio si era consigliato con il collega che aveva concordato sia sul posizionamento dell’elevatore che sul posizionamento del perno”.
Il datore di lavoro F.N., quindi, “si era reso responsabile della violazione dell’art.71, comma 4, lett.a punto 1 (installazione degli strumenti in conformità dei manuali d’uso) e 7, non avendo riservato l’utilizzo del mezzo a soggetti che avessero ricevuto particolare formazione e addestramento.”
Oltre a ciò, era emerso che “nessuno dei lavoratori aveva seguito un corso di sicurezza specifico, né la società aveva provato che il C.P., quale preposto alla sicurezza, avesse ottenuto una formazione specifica su questo ruolo, come previsto dagli artt.36 e 37 del decreto legislativo n.81/08”.
Sotto questo profilo, “la prova della formazione impartita non poteva “essere desunta semplicemente dalla anzianità di servizio (il C.P. aveva 25 anni di esperienza, contro i 15-20 del N.), o dal ruolo di capo squadra assegnato dal datore di lavoro” (sentenza pag.10).”
In conclusione, la Cassazione ritiene che “il C.P., quindi, aveva “subito l’infortunio per un difetto di conoscenza specifica di tutte le modalità concrete di utilizzo dell’attrezzatura in sicurezza” (sentenza pag.10) e tale elemento è stato considerato logicamente assorbente rispetto all’eventuale imprudenza del medesimo dipendente nel posizionarsi sotto il perno dell’elevatore durante i lavori.”
Anna Guardavilla
Dottore in Giurisprudenza specializzata nelle tematiche normative e giurisprudenziali relative alla salute e sicurezza sul lavoro
Tratto da Punto Sicuro



